voluntary disclosure obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Voluntary disclosure. Esame della posizione giuridica senza segnalazione sospetta

Fonte: Dipartimento del Tesoro 24/01/2015

DOMANDA:
Nel caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, di cui alla legge Legge 15 dicembre 2014, n. 186, per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ovvero l’assistito decida autonomamente di non accedere alla procedura di voluntary), l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta è escluso in virtù dell’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007?

RISPOSTA:
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell’esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari.

Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”. Nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.

consulenza antiriciclaggioPer maggiori approfondimenti leggi il nostro articolo del 9/01/2015

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