Soglie a 3.000 nell’utilizzo del denaro contante dal 2016 e nuove indicazioni antiriciclaggio
In seguito ad un dibattito tanto dal sapore politico quanto squisitamente economico, le soglie nell’utilizzo del denaro contante, sono passate da euro 1.000 a euro 3.000, con effetto dal 1° gennaio 2016.
La nuova soglia di 3000 euro, compresa all’interno del Disegno di Legge di Stabilità varato dal Governo va ad aggiornare l’ondivaga ma costante tendenza nel nostro Paese a ritoccare il limite minimo, partito con un tetto piuttosto estensivo di 12.500 euro per poi via via diminuire o aumentare nuovamente in base alle decisioni dei governi in carica, fino appunto al precedente limite minimo dei mille euro.
Questo nuovo innalzamento della soglia per l’utilizzo del contantea 3000 euro nasce alla luce di una doppia visione: da una parte vi sarebbe un’ interpretazione dei dati statistici che non troverebbe un’adeguata connessione tra limite all’utilizzo del contante e una lotta concreta all’utilizzo di denaro riciclato o utilizzo in attività strettamente connesse all’evasione fiscale, dall’altra invece, c’è la volontà di incrementare maggiormente i consumi, permettendo un accesso agli stessi anche a chi predilige l’utilizzo di denaro contante magari perché “unbunked”, ovvero totalmente estraneo al circuito degli intermediari abilitati, portando così di fatto l’Italia ad un adeguamento più vicino alle soglie utilizzate nei mercati dei paesi competitor.
CONTANTE A EURO 3000 E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Per quanto riguarda strettamente la materia dell’antiriciclaggio questa novità sulla soglia dei 3000 euro all’utilizzo del contante diventa snodo fondamentale anche per i professionisti poiché dal primo gennaio 2016 cambia la soglia oltre la quale inviare la comunicazione sulla violazione nell’utilizzo del contante dei clienti, quando i professionisti ne hanno notizia.
Infatti, si ricorda che ai sensi dell’art. 51, Avvocati e Dottori Comercialisti (oltre che altri destinatari) che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni sulla limitazione nell’utilizzo del denaro contante, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti.
Con la novità in argomento, il limite dei pagamenti in contanti dal 1 gennaio 2016 passa a 2.999,99 euro per le seguenti situazioni:
- trasferimento di Contanti
- trasferimento di Libretti di Deposito e Titoli al Portatore;
- libretti di Deposito al Portatore, libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.
Mentre invece, rimangono legate alle vecchie soglie di euro 999,99 sia gli assegni che le operazioni di money transfer, e per quanto attiene agli assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, è obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Rimane immutato tutto il resto, ricordando altresì che sono vietati i pagamenti di contanti oltre la soglia di euro 2.999,00 anche quando sono effettuati con più movimentazioni inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Si ricorda che una operazione frazionata è “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
IN PRATICA COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA PER LE VIOLAZIONI SUL CONTANTE DEL PROPRIO CLIENTE
Ad esempio, il professionista Dottore Commercialista, che tiene la contabilità ordinaria del cliente, che ha notizia di un pagamento superiore ad euro 2.999,99 per contanti, DEVE, entro 30 giorni da quando ne ha notizia, mandare una comunicazione evidenziando la violazione del cliente.
Attenzione che il concetto di “notizia” è molto importante ai fini del decorso dei 30 giorni per il corretto adempimento dell’obbligo, pertanto, ben potrebbero nella pratica verificarsi casi in cui il professionista sia posto a conoscenza della condotta illecita in argomento a distanza di mesi, avendo ad esempio ricevuto dal cliente la prima nota o le informazioni finanziarie in ritardo rispetto alla data dell’effettivo pagamento.
COSA SUCCEDE SE IL PROFESSIONISTA NON EFFETTUA LA COMUNICAZIONE SULLA VIOLAZIONE DEL CONTANTE DEL PROPRIO CLIENTE?
Nel caso in cui il professionista non effettui la comunicazione, essendone obbligato, la sanzione amministrativa prevista dalla legge varia da un minimo del 3% ad un massimo del 30% dell’importo dell’operazione, con una sanzione minima di euro 3.000.
Quindi ad esempio, se un professionista non effettua la comunicazione di una infrazione del contante ad esempio per la notizia di un pagamento per contanti del proprio cliente di di euro 3.500, corre il rischio di una sanzione amministrativa pari ad euro 3.000.
CONTANE E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO
Nulla è cambiato sull’anomalia nell’utilizzo del denaro contante ai fini della segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio.
Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 41 del Dlgs 231/2007 è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di euro 3.000, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
Nonostante la presenza anche di voci critiche sul provvedimento, le cui principali spinosità vengono riscontrate proprio in un’analisi che vuole la nuova soglia come un modo per “sguarnire i fianchi” a comportamenti illeciti, la soglia è stata aggiornata ed è bene prendere nota del cambiamento anche ai fini dell’aggiornamento in materia di presidi antiriciclaggio.
Di: Dott. Cesare Montagna
Ateneos Studi e Ricerche conformità normativa
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