Riciclaggio: nessuna prescrizione o decadenza per la segnalazione di operazioni sospette
di: Dott. Antonio Fortarezza
Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista in Milano e Revisore Legale con una esperienza pluriennale nella valutazione delle aziende e dei marchi aziendali e nell’assistenza tecnica nei procedimenti giudiziari. Direttore scientifico dell’ente di formazione e conformità normativa Veda, autore di articoli e libri in diritto ed economia, esperto in normativa antiriciclaggio e diritto penale dell’economia, presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’Odcec di Milano e componente della Commissione Antiriciclaggio del Cndcec.
La lotta alla circolazione nel sistema economico dei proventi da attività criminosa non si ferma di fronte al decorso del tempo e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non è vincolato alla prescrizione, decadenza, improcedibilità o ad altre cause legate alle condotte criminose da cui possono provenire i soldi sporchi: queste sono le indicazioni normative previste dall’attuazione delle direttive internazionali concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Era il 1990 quando il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI o Financial Action Task Force FATF costituito nel 1989 a Parigi) con un provvedimento epocale raccomandò nell’ambito dell’OCSE di introdurre nei vari stati misure specifiche di contrasto contro il reato di riciclaggio di denaro sporco.
E sempre negli anni successivi al 1990 sul fronte del reato di riciclaggio, l’Italia a seguito della riunione di Strasburgo del 1990, completò con la Legge 9 Agosto 1993 n. 328 il proprio percorso di riforma, in cui tra le principali novità vi fu quella di estendere a tutti i delitti non colposi il presupposto per la punibilità del riciclaggio e quindi anche ai reati tributari.
Tutte le indicazioni internazionali finalmente avevano trovato la loro collocazione nel diritto nazionale e da quel momento l’asse della repressione si spostò dai delitti (tutti quelli non colposi che prevedevano quale misura detentiva la reclusione) alla circolazione dei proventi finanziari derivanti dalle attività illecite.
Fin dai primi provvedimenti normativi nazionali, di recepimento delle direttive dell’Unione Europea, in materia di prevenzione, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio aveva quale unico elemento oggettivo, ogni fatto che potesse costituire indizio di riciclaggio (articolo 6 della direttiva 91/308/CEE del 10/06/1991).
In quegli anni, nel nostro sistema giuridico gli addetti ai lavori, si preoccupavano di più di avvicinare la neonata normativa di prevenzione alla consolidata normativa di repressione, vanificando lo scopo principale del contrasto al riciclaggio attraverso una normativa che è di allerta preventiva.
Così fu ad esempio per la definizione di riciclaggio per il sistema della prevenzione, che prevedeva (ed oggi non lo prevede più) nel D.L. 143/1991 l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette in cui il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni provenivano dai reati indicati nell’articolo 648-bis del codice penale.
Il vero cambio di rotta, per la segnalazione di operazioni sospette, e quindi dello strumento principale di prevenzione e contrasto al riciclaggio, ci fu con il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in attuazione della terza direttiva 2005/60/CE, in cui i fatti costitutivi del riciclaggio allargarono il loro campo di azione anche a condotte (azioni) non tipicamente legate al reato di riciclaggio (in modo tale da aumentare la cooperazione internazionale al contrasto del riciclaggio) e i presupposti dell’obbligo di segnalazione sospetta divennero autonomi e distinti rispetto ai precetti del codice penale.
Basti solo pensare che l’autoriciclaggio ai fini della segnalazione di operazione sospetta fu introdotto nel sistema della prevenzione con il D.Lgs. 231/2007 e si è dovuto aspettare il primo gennaio del 2015 per avere nel nostro codice penale qualcosa che “timidamente” si avvicinasse alle indicazioni dell’autoriciclaggio di matrice internazionale.
Ai fini dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, previsto dal D.Lgs. 231/2007 si è obbligati a segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria semplicemente colui che avendo commesso un delitto finanziario sia lui stesso il riciclatore o l’utilizzatore dei proventi illeciti e questo a prescindere dalla circostanza prevista dall’art. 648-ter 1 del codice penale che tale soggetto destini alla mera utilizzazione o al godimento personale i proventi illeciti (il cosiddetto consumo personale di soldi sporchi).
A giudizio delle istituzioni internazionali e di quelle europee, questa doveva essere l’impostazione che si doveva affiancare al tradizionale sistema investigativo-repressivo per rispondere e contrastare con maggiore efficacia al riciclaggio dei proventi illeciti ed alle sue moderne ed insidiose forme con cui il problema si poneva ai vari Stati.
In questa cornice l’art 35 del D.Lgs. 231/2007 che prevede l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, sotto un profilo applicativo, è di una chiarezza cristallina, ovviamente se analizzato con gli occhi del sistema della prevenzione senza fare confusioni pericolose con il sistema della repressione che è un mondo a parte.
A ben vedere, la norma citata, senza grandi sforzi interpretativi individua al suo interno almeno due elementi principali: un elemento di natura soggettiva o di consapevolezza che attiene alla conoscenza dei fatti ed uno di carattere oggettivo che attiene all’elemento temporale dei fatti medesimi.
L’obbligo di segnalazione che i fondi indipendentemente dalla loro entità provengano da una attività criminosa o ad essa siano associati o legati, si ha di sicuro quando il soggetto obbligato ne è a conoscenza.
Ma l’obbligo di segnalazione di una operazione sospetta si ha anche quando il soggetto obbligato ha un sospetto o addirittura ha dei dubbi (ragionevoli motivi per sospettare) che si sia in presenza di una operazione di riciclaggio.
E si badi bene, che il livello di consapevolezza voluta dal legislatore è pieno e totale, poichè passa dalla conoscenza oggettiva dei fatti alla semplice intuizione o sospetto che escludendo altre ipotesi si sia in presenza di una operazione di riciclaggio, declinata secondo la definizione di prevista all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 231/2007.
Sul fronte oggettivo il legislatore ha disegnato un perimetro dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta in cui l’elemento temporale è in assoluto irrilevante.
Infatti si è obbligati ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta, di fatti in corso di esecuzione ed anche di fatti che si sono compiuti nel tempo ed addirittura di fatti che sono stati semplicemente tentati.
E per quanto riguarda i fatti già compiuti nel passato, la legge non pone limitazioni temporali sia in ordine ai possibili reati presupposti sia in ordine ai fatti costitutivi del trasferimento, movimentazione o utilizzo dei fondi illeciti.
Ai fini della segnalazione di operazione sospetta, al soggetto destinatario dell’obbligo, non deve interessare quando l’eventuale condotta che ha generato i proventi illeciti si sia consumata nel tempo (ad esempio quando è stata commessa la frode fiscale, la concussione, la corruzione, il peculato, l’indebito utilizzo di fondi dello stato, la sotrrazione fraudolenta al pagamento delle imposte etc) poichè la norma non pone limiti temporali alle azioni presupposte al riciclaggio. La segnalazione di operazione sospetta è obbligatoria anche quando i fondi indipendentemente dalla loro entità provengano da una attività criminosa che si è consumata anche ben oltre i suoi termini di prescrizione e addirittura quando il reato presupposto ha delle vicende estintive, di non punibilità ed anche nei casi in cui lo stesso possa essere dichiarato improcedibile.
Al sistema della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, interessa che i soggetti obbligati sia pur con i livelli di consapevolezza sopra evidenziati, effettuino la segnalazione di operazioni sospette a prescindere dal tempo che sia trascorso dalla commissione della condotta che ha generato i proventi illeciti ed a prescindere dal tempo che sia trascorso dalla movimentazione o trasferimento di beni o altre utilità provenienti da delitto.
Il sistema della prevenzione si preoccupa esclusivamente di avere dati ed informazioni finanziarie di supporto e di analisi al fine di prevenire e contrastare (quindi in via preventiva) l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
E’ per questo motivo che l’obbligo previsto all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, basandosi sul sospetto, non prevede per i soggetti obbligati nessuna ricostruzione investigativa o processuale dei fatti, della loro certezza fattuale o giuridica e soprattutto della loro piena o limitata punibilità sotto un profilo penale.
Valga meramente a titolo di esempio, il delitto di omesso versamento dell’iva previsto all’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 (su cui già in termini di segnalazione di operazione sospetta si era espresso il CNDCEC con i documenti del 10/02/2014 e 19/03/2014). Sappiamo tutti che tale delitto, sotto un profilo penale, si perfeziona entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. Ma nel caso in cui in corso d’anno (e quindi prima del termine previsto dalla norma) vi sia una situazione in cui l’omesso versamento dell’iva, in aggiunta ad altri indicatori di anomalia, lasci intravedere il sospetto di un disegno criminale, la segnalazione di operazioni sospette si rende necessaria (soprattutto per gli organi di controllo quali i sindaci e i revisori) anche se il delitto sotto un profilo penale non si è ancora consumato.
In altri termini, ed è qui il vero cambio di visione del problema, una volta integrati i livelli di consapevolezza sopra illustrati, l’obbligo di segnalazione di una operazione sospetta prescinde dalle eventuali limitazioni per decadenza, prescrizione, improcedibilità o altre cause ostative legate al delitto da cui possono provenire i denari illeciti.
Per la gravità del riciclaggio, anche in relazione alla sua dimensione transnazionale, come minaccia per l’economia legale, questa è stata la scelta del legislatore.
Non si dimentichi che l’impostazione come sopra delineata, ha anche lo scopo di impedire l’abuso dei servizi legali e finanziari resi dai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio.
Questa impostazione si basa sull’assunto che i soggetti obbligati siano estranei alle operazioni di riciclaggio dei riciclatori (è fin troppo evidente che ove non ne fossero estranei la tutela del sistema a tali condotte è contenuta nel codice penale), e proprio per evitare il rischio di un involontario coinvolgimento nelle azioni o nelle condotte di riciclaggio, sono invitati a collaborare con il sistema attivandosi con la segnalazione delle operazioni sospette fin dalle loro prime evidenze.
Si digerisca questa circostanza, poichè le cose stanno in questi termini, e una affannosa ed inutile ricerca di elementi giuridici che si basano su circostanze diverse, allontanano il sistema della prevenzione dall’individuazione di elementi di contrasto in via preventiva che potrebbero essere di grandissima utilità anche per la repressione della circolazione dei fondi provenienti da attività criminosa e quindi per le attività investigative.
Il fascino di intravedere argomentazioni di segno contrario troverà l’ostacolo nel precetto normativo direttamente previsto all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007 nella parte in cui prevede l’obbligo di segnalare una operazione sospetta compiuta nel passato senza nessuna limitazione o che addirittura sempre nel passato o presente poco importa tali operazioni siano state semplicemente tentate e non realizzate. E’ evidente che tentare di trovare elementi costitutivi di tali azioni con la tradizionale visione del diritto penale è un esercizio che nel sistema amministrativo del D.Lgs. 231/2007 appare affascinante ma inutile.
Il legislatore rafforza le armi del contrasto al riciclaggio anche imponendo la valutazione di una segnalazione di operazione sospetta da parte dei destinatari, addirittura nei casi in cui non vi sia neanche la conoscenza, il sospetto o il dubbio che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.
Infatti all’art 42 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che i soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
Ed ove non fosse chiaro quanto sopra, il legislatore ha previsto un apposito “scudo” da responsabilità per i soggetti obbligati alla segnalazione di operazione sospetta all’art. 35, comma 4, del D.lgs. 231/2007.
Viene previsto che la segnalazione di operazioni sospette effettuate in buona fede non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
Ma il legislatore amplifica la portata delle considerazioni sopra effettuate stabilendo, sempre all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 231/2007 che le segnalazioni di operazioni sospette, non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l’attività illegale sia stata realizzata.
E’ chiaro che diversamente dal sistema della repressione e quindi dal sistema della punibilità sul fronte penale di talune condotte, la normativa di allerta preventiva, si preoccupa di segnali che potrebbero o forse neanche quello sfociare in attività di riciclaggio di proventi illeciti, senza dimenticare che la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti come indicato dalla UIF nel recente provvedimento del 23/04/2018.
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