Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti
Gli Avvocati e i Commercialisti, oltre che gli altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 41, di trasmettere alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.
Il concetto di operazione di riciclaggio.
Il legislatore definisce “operazione” la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i professionisti un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.
Per “riciclaggio”, il legislatore intende una serie articolata di condotte definite all’art. 2), in cui oltre alla definizione classica di riciclaggio, già prevista dal codice penale, vengono ricomprese delle attività che sono assimilabili ad altre condotte (diverse dal riciclaggio) quali il favoreggiamento, la ricettazione, il concorso, l’associazione per commettere e l’autoriciclaggio.
Ad esempio, il professionista che abbia il sospetto, che un proprio cliente stia aiutando un soggetto coinvolto nell’attività di occultamente di denaro proveniente da attività criminosa, è obbligato ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
Oppure, costituisce riciclaggio, e quindi deve essere segnalato, la condotta di un cliente che acquista, detiene o utilizza dei beni, essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
Non viene richiesta nessuna attività “investigativa”
Nonostante la complessità e l’articolazione della definizione di “riciclaggio”, si deve chiarire che la legge non obbliga gli Avvocati e i Commercialisti ad istituire una specifica attività “investigativa” autonoma, in quanto la legge fa riferimento alla situazione in cui il professionista deve operare in base agli elementi a sua disposizione acquisiti nell’ambito dell’attività svolta o a seguito del conferimento di un incarico.
Il legislatore, ha escluso dall’area valutativa, indagini esterne o comunque estranee all’adempimento dell’incarico, fermo restando l’obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell’operazione o della prestazione professionale.
L’importanza delle informazioni sullo scopo e sulla natura delle prestazioni professionali
L’ottenimento delle informazioni sulla natura e sullo scopo della prestazione professionale, previste dall’adeguata verifica, con riferimento all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, assume una veste di centralità e di indirizzo nelle attività obbligatorie di controllo costante nel tempo del cliente.
Quando effettuare la segnalazione di operazione sospetta?
La norma prevede che la segnalazione di operazione sospetta debba essere effettuata senza ritardo, non appena il professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto, prevedendo, altresì, come debba avvenire addirittura prima dell’inizio della prestazione professionale laddove ne ricorrano i presupposti.
Inoltre, prevede che i professionisti che hanno il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, hanno l’obbligo di astenersi dal compiere la prestazione professionale, a meno che tale astensione non sia di ostacolo alle indagini e sia effettuabile.
I professionisti inoltrano le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF, anche nel caso in cui la prestazione professionale o l’operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.
Non esistono soglie minime di importo delle operazioni.
La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.
Quindi, il professionista si potrebbe trovare in una situazione in cui assiste il cliente per un operazione tale da esonerarlo ad esempio dagli obblighi di adeguata verifica (ad esempio operazione al di sotto del valore di euro 15.000,00), e ciò nonostante essere obbligato al verificarsi di taluni presupposti ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
Quando il professionista è esonerato dalla segnalazione di operazione sospetta?
Il legislatore ha previsto una concreta deroga dall’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (l’unica).
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica agli Avvocati e Commercialisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Le situazioni di cui sopra sono le uniche situazioni in cui il professionista è esonerato dall’obbligo.
Nessuna violazione del segreto professionale.
Le segnalazioni di operazioni sospette, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo per il professionista.
Come individuare le operazioni sospette da segnalare?
Il legislatore ha stabilito che al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia, quindi gli stessi sono da conoscere molto bene.
Sempre il legislatore, ha precisato che gli indicatori di anomalia non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l’individuazione delle operazioni da segnalare, per cui è sempre necessario che il professionista valuti la rilevanza in concreto dei comportamenti del cliente, non trascurando anche comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto.
[alert color=”white”] In tema di controlli da parte della Guardia di Finanza, gli indicatori di anomalia, che per il legislatore non sono “esaustivi”, diventano lo strumento principale con cui verificare eventuali violazioni commesse dai professionisti. [/alert]
Le sanzioni per l’omessa segnalazione di operazioni sospette
Con riferimento al regime sanzionatorio in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione, la legge, stabilisce che salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’ 1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata.
Dott. Antonio Fortarezza
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