La Quarta Direttiva antiriciclaggio e le novità per i professionisti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla valutazione del rischio
Il 20 maggio 2015, dopo ampia discussione da parte di Consiglio e Parlamento Europeo, è stata approvata la proposta di quarta Direttiva antiriciclaggio presentata nel febbraio 2013 dalla Commissione Europea.
Il 6 giugno 2015 il testo definitivo della Quarta Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dal 26 giugno 2017, data entro la quale gli Stati membri dovranno integrare la propria Legislazione nazionale, la nuova direttiva modificherà il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogherà la Direttiva 2005/60/CE (Terza Direttiva) e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione Europea.
A dieci anni dall’ultimo intervento di revisione delle norme europee, la IV Direttiva (UE) 2015/849 rappresenta la conclusione di un processo evolutivo iniziato con la prima Direttiva (91/308/CEE) nonché un miglioramento della normativa antiriciclaggio europea che tiene conto delle Raccomandazioni 2012 del GAFI e introduce ulteriori disposizioni per contrastare più efficacemente la criminalità economica.
Nonostante il termine del 26 giugno 2017 concesso per il recepimento della IV direttiva da parte degli Stati membri, in Italia la legge di delegazione europea 2015, finalizzata al conferimento di deleghe legislative volte al recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione Europea, sarà probabilmente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro giungo 2016, dando ufficialmente il via all’integrazione del D. Lgs. 231/2007.
Con carattere fortemente innovativo, ma altrettanto chiarificatore, la IV Direttiva antiriciclaggio fornisce ai destinatari strumenti di intervento più specifici e promuove un’attuazione più flessibile delle disposizioni in vista di una maggiore coerenza tra le norme applicate dai diversi Stati membri e le norme adottate a livello internazionale.
Dal punto di vista operativo, le novità di maggiore rilievo per l’attività del professionista riguardano l’utilizzo del Risk Based Approach e la figura del titolare effettivo.
La valutazione del rischio di riciclaggio per i professionisti
L’approccio basato sul rischio, fondamentale al fine di individuare il grado di rischiosità del cliente e di conseguenza le misure da adottare in ciascuna situazione, richiede ai professionisti di adempiere agli obblighi in modo conforme alle caratteristiche dell’attività svolta e soprattutto in modo conforme al grado di rischio connesso alla specifica operazione.
La IV Direttiva antiriciclaggio, rafforza il concetto di valutazione del rischio anche attraverso il riconoscimento di Autorità di vigilanza a livello europeo, le quali, ogni due anni, dovranno rinnovare il loro parere circa i rischi più importanti cui il settore finanziario è esposto. I destinatari della normativa dovranno utilizzare tali informazioni per individuare e gestire il rischio in modo più efficace. Il legislatore, infatti, richiede che ciascuno effettui la propria valutazione con cognizione di causa, mediante ragionamenti tracciati e dimostrabili, in modo tale che, anche di fronte ad un eventuale controllo, possa essere ricostruito l’iter logico seguito sulla base delle informazioni a disposizione.
Nonostante non espressamente prevista dalla IV Direttiva antiriciclaggio, l’adozione di una procedura unificata sembrerebbe idonea a garantire il professionista, in quanto la valutazione del rischio è oggetto di riscontro da parte delle Autorità che effettuano i controlli presso gli studi professionali. Uno schema predefinito farebbe superare al professionista l’indecisione circa la formalità da seguire e consentirebbe una maggiore concentrazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo, con risultati più precisi circa la quantificazione del rischio connesso a quella specifica situazione. E’ auspicabile, dunque, che il recepimento, oltre all’introduzione di sistemi formali di valutazione del rischio obbligatori, porti con sé anche un metodo uniforme, applicabile da tutti i destinatari.
L’integrazione della legislazione nazionale potrà fornire l’opportunità di reimpostare nel nostro Ordinamento l’applicazione dell’approccio basato sul rischio, secondo un orientamento che valorizzi le peculiarità dell’attività professionale, la dimensione della struttura organizzativa, l’equilibrio costi/benefici e introduca una semplificazione degli obblighi secondo principi di necessità e proporzionalità.
L’identificazione del titolare effettivo
Altra importante innovazione introdotta dalla IV Direttiva antiriciclaggio, è rappresentata dall’istituzione presso il Registro delle Imprese, da parte di ciascuno Stato membro, di un registro centrale nel quale annotare le generalità dei titolari effettivi di società, trust o altre entità giuridiche. In questo modo il legislatore sottolinea la grande importanza attribuita all’identificazione di coloro che esercitano effettivamente il controllo di persone giuridiche al fine di prevenire azioni di riciclaggio. Proprio per garantire maggiore monitoraggio, i dati contenuti nei registri saranno accessibili non solo alle Autorità competenti, ma anche ai soggetti obbligati per scopi di adeguata verifica e a chiunque dimostri un legittimo interesse in relazione alla prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L’accesso ai registri sarà sottoposto, nel rispetto della normativa sulla privacy, a registrazione online e al pagamento di una tassa non eccedente i costi amministrativi, e i registri di tutti gli Stati membri dovranno essere interconnessi tra loro tramite la costituzione di un server centrale europeo. Nonostante l’importante rete di informazioni che in questo modo saranno condivide, resta comunque fermo l’obbligo per i professionisti di utilizzare l’approccio basato sul rischio parallelamente alle informazioni contenute nel registro centrale; infatti, questo tipo di verifica non libera i destinatari dalle proprie responsabilità qualora ritengano che le informazioni contenute nel registro centrale non siano idonee, o siano comunque imprecise, sulla base di quanto appreso nella fase di conoscenza del cliente.
In conclusione, poichè l’efficacia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dipende dall’accuratezza con cui le Istituzioni e i destinatari degli obblighi valutano, comprendono, aggiornano e mitigano il rischio, l’auspicio è quello di ridurre progressivamente l’onere formale in capo ai destinatari per raggiungere un livello soddisfacente di precisione ed efficacia dei mezzi che consenta di prevenire con sempre maggiore efficacia il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Di: Dott.ssa Beatrice Bertozzi
Trainee Dottore Commercialista in Venezia
Autore Tesi: L’adeguamento degli studi professionali alla normativa antiriciclaggio.
Università Ca’ Foscari Venezia AA 2014/2015
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