Italia-Svizzera: intesa raggiunta sulla cooperazione fiscal-finanziaria
Fonte: FiscoOggi 19/01/2015
Scambio automatico di informazioni finanziarie in materia fiscale riguardanti i contribuenti italiani, imminente stralcio della Svizzera dalle black list fiscali nazionali, miglioramento della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera e nuove modalità di tassazione per i transfrontalieri.
Sono questi i temi più importanti su cui Italia e Svizzera hanno raggiunto un’intesa di principio e a cui seguirà, entro il prossimo febbraio, la firma di un Protocollo di modifica della convenzione per evitare le doppie imposizioni e la predisposizione di un’apposita roadmap.
La raggiunta intesa migliora i rapporti e la cooperazione in ambito finanziario tra l’Italia e la Svizzera dopo anni di controversie e rappresenta un notevole incentivo per i contribuenti italiani che detengono illecitamente attività finanziarie in Svizzera ad aderire al programma di collaborazione volontaria, approvato dal Parlamento italiano con la legge n. 186 del 16 dicembre 2014.
Dopo la sigla dell’intesa tra Berna e Roma del 19 dicembre 2014, attualmente in Svizzera, presso i Cantoni e le associazioni interessate, sono in corso le indagini conoscitive previste dalla legge per la firma definitiva dell’accordo. La firma avverrà entro febbraio, certamente non oltre il 2 marzo, termine ultimo previsto dalla legge 186/2014 per evitare il raddoppio dei periodi d’imposta accertabili con riferimento ai redditi correlati alle attività detenute in Svizzera in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale da contribuenti residenti in Italia (la cd. voluntary disclosure).
La modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni
In primo luogo l’accordo prevede la modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera attraverso l’approvazione di un protocollo che riprende lo standard del modello OCSE per lo scambio di informazioni su domanda.
Per essere efficace il protocollo dovrà essere ratificato dai rispettivi Parlamenti, dopodiché lo scambio potrà avere ad oggetto le notizie e i dati successivi alla firma dell’accordo essendo esclusa la retroattività delle richieste, anche se sarà possibile ricevere le informazioni relative al periodo compreso tra la firma dell’accordo e la ratifica del protocollo.
In virtù del nuovo scambio di informazioni le autorità fiscali dei due Paesi potranno richiedere informazioni sulle attività finanziarie che un residente di uno Stato detiene nell’altro Stato, anche per gruppi di soggetti, salvo il divieto di inoltrare fishing expedition.
In tema di modifica della Convenzione Italia-Svizzera, in futuro sarà possibile trattare la riduzione delle aliquote fiscali applicate a dividendi e interessi e l’introduzione di una clausola arbitrale tra i due Stati. La cooperazione in ambito fiscale costituisce il primo passo per l’eliminazione della Svizzera dalle black list italiane, che considerano come criterio unicamente l’assenza dello scambio automatico di informazioni.
Il nuovo regime di tassazione dei lavoratori frontalieri
Un altro tema importante sul tavolo delle trattative riguarda la modifica al regime di tassazione dei lavoratori transfrontalieri.
L’attuale sistema di tassazione dei frontalieri (cittadini italiani residenti in un comune posto a meno di 20 chilometri dal confine svizzero che conseguono oltre il 90% del proprio reddito dall’attività lavorativa prestata in Svizzera) è regolato dall’accordo del 3 ottobre 1974, ratificato in Italia con la legge n. 386 del 26 luglio 1975.
Ai sensi dell’articolo 1 di tale accordo, i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero italiano riceve in corrispettivo dell’attività dipendente esercitata in Svizzera sono imponibili in via esclusiva in Svizzera, attraverso un sistema di imposizione alla fonte, con il conseguente esonero dall’obbligo di dichiarare il reddito in Italia da parte del lavoratore.
Con il meccanismo dei cd. ristorni, i Cantoni svizzeri confinanti con l’Italia versano annualmente allo Stato italiano (che poi gira parte dei ristorni al comune di residenza dei lavoratori frontalieri) una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione delle remunerazioni dei lavoratori, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
In futuro sarà eliminato il meccanismo dei ristorni dal sistema di tassazione dei frontalieri con un assoggettamento ad imposizione limitato in Svizzera, nella misura massima del 70% del totale dell’imposta normalmente prelevabile alla fonte, e ad imposizione ordinaria in Italia con il conseguente obbligo di dichiarazione da parte del lavoratore frontaliero.
L’accordo sui frontalieri, comunque, sarà rinegoziato nella prima metà del 2015 dalla delegazione italiana e quella svizzera.
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