registro antiriciclaggio professionisti

Il registro antiriciclaggio è obbligatorio dal 2006

Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti

Decorrenza dell’obbligo del registro antiriciclaggio.

Avvocati e Commercialisti sono obbligati alla tenuta dell’archivio antiriciclaggio fin dal 22 aprile 2006, a seguito dell’emanazione del Dm 141/2006, che ha dato attuazione al D.Lgs. 56/2004, pertanto dalla data del 22/04/2006 in presenza dei relativi obblighi di registrazione i professionisti sono tenuti a dotarsi del registro antiriciclaggio secondo le diverse modalità.

registro_antiriciclaggio

Per gli incarichi conferiti dal cliente prima del 22/04/2006, l’obbligo di registrazione doveva essere assolto entro i 12 mesi successivi, e quindi entro il 22/04/2007, ma soltanto se a quella data l’incarico era ancora in essere.

Termine per la registrazione sul registro antiriciclaggio.

Il termine per la registrazione sul registro antiriciclggio, ha subito nel tempo una modifica importante e quindi è necessario delineare gli obblighi nel corso del tempo.
– Dal 22/04/2006 al 3/11/2009
I professionisti dovevano procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell’identificazione o, se diverso, dell’operazione.
Nel caso in cui l’Avvocato o il Commercialista avesse eseguito una prestazione professionale o una operazione per un cliente che aveva già identificato, era sufficiente registrare nell’archivio solo le informazioni relative al nuovo incarico o alla nuova operazione, entro il trentesimo giorno dal conferimento dell’incarico o, se diverso, dal compimento dell’operazione.
– Dal 4/11/2009
Il termine per provvedere alla registrazione dal 4/11/2009, è di 30 giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.
Non sussistendo, allo stato, alcun chiarimento ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del Ministero della Giustizia, si può ipotizzare che il professionista  utilizzi il criterio dell’accettazione allorquando riterrà di essere in possesso di tutte le informazioni, mentre sposterà in avanti l’adempimento della registrazione qualora preveda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un momento successivo.

Istituzione del registro antiriciclaggio.

Il registro antiriciclaggio su supporto cartaceo o registro della clientela deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone.
registro antiriciclaggioRicordiamo che non è ammesso l’utilizzo di fogli mobili o ad anelli (anche se elaborati ad esempio con word o excel etc) o comunque diversi da quelli normalmente in commercio.
In vigenza del DM 141/2006 (e cioè fino al 29/12/2007) Avvocati e Commercialisti non erano tenuti ad istituire il registro antiriciclaggio qualora non vi fossero dati da registrare.
Quindi un professionista che fino alla data del 29/12/2007 non aveva dati da registrare, poteva anche non istituire il registro antiriciclaggio.
Con l’introduzione del D.Lgs 231/2007, dal 29/12/2007, la possibilità di istituire il registro antiriciclaggio soltanto nei casi in cui vi fossero dati da registrare, non è stata riproposta dal legislatore, ma poichè il DM 141/2006 è ancora in vigore per la parte compatibile con il D,Lgs 231/2007  (come confermato dal MEF con Circolare 19/12/07  n. 125367,  in cui non ha evidenziato la disposizione in commento come incompatibile  con il D.lgs 231/07) , i professionisti, in assenza di chiarimenti ufficiali di segno contrario, avranno l’onere di istituire l’archivio quando vi siano dati da registrare.

Sanzione per l’omessa, tardiva o incompleta registrazione.

Per l’omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati sul registro antiriciclaggio, è prevista una sanzione penale che prevede una multa da euro 2.600 a euro 13.000.

Sanzione per l’omessa istituzione del registro antiriciclaggio.

Per l’omessa istituzione del registro antiriciclaggio e/o per la mancata adozione delle altre modalità di registrazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

Dott. Antonio Fortarezza
© Riproduzione riservata

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *