Professionisti a rischio nei casi in cui il cliente vuole compiere condotte contrarie alla legge
Sull’ultimo numero del mese di Maggio della rivista Press, la rivista del CNDCEC, è stato pubblicato un interessantissimo articolo del Dott. Giangaetano Bellavia, Dottore Commercialista ed esperto in diritto penale dell’economia, in cui vengono affrontati i temi relativi ad alcune criticità che nello svolgimento della professione possono creare dei rischi anche di natura penale.
Il tema della normativa antiriciclaggio, che tutti i professionisti dell’area legale devono rispettare, viene affrontato non soltanto sotto il profilo della normativa di prevenzione, che è appunto quella contenuta nel D.Lgs 231/2007, ma anche sotto il profilo della normativa penale.
In effetti, come chiarito dall’autore, “a sette anni di distanza dell’entrata in vigore della 3° Direttiva Comunitaria Antiriciclaggio con l’emanazione del decreto legislativo 231/2007 tutte le questioni sono state risolte, tutti i dubbi sono stati fugati, tutte le nebbie sono state dissolte, anche in campo tributario.
Se il professionista non riesce ad adempiere a tutti gli obblighi precisi di adeguata verifica della clientela non può instaurare il rapporto con il cliente e quindi non può prestare la propria opera.
Nel momento in cui il professionista viene a sapere, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che nell’ambito della pratica di cui si occupa siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, secondo la peculiare definizione della legge Antiriciclaggio, deve inviare all’Unità di Informazione Finanziaria una segnalazione di operazione sospetta”.
Anche con riferimento alle problematiche emerse con riferimento alla definizione di riciclaggio per i Commercialisti e gli Avvocati destinatari della norma, “non vi è più alcuna questione interpretativa sul peculiare significato di riciclaggio attribuito nella normativa antiriciclaggio e quindi sulle condotte tipiche di riciclaggio, di favoreggiamento, di ricettazione, di reimpiego, di concorso, di associazione, di istigazione o addirittura di consulenza a favore di chiunque per commettere una condotta definita dalla norma come riciclaggio e ai fini della normativa antiriciclaggio non vi è più neppure alcun dubbio sul significato del termine “attività criminosa” alla base della definizione di riciclaggio essendo oramai a tutti chiaro che si tratta di qualunque condotta contraria alla legge per la quale è prevista una pena privativa della libertà nel massimo superiore a 6 mesi o ad un anno”.
Secondo queste indicazioni, il Dott. Giangaetano Bellavia, evidenzia che,
“quando il cliente del professionista vuole compiere delle condotte contrarie alla Legge, deve sapere che il suo professionista non può accompagnarlo, non può assisterlo, non può neppure stargli vicino, deve solo allontanarlo e segnalarlo.
Se non lo fa, come troppo spesso è accaduto in passato, deve sapere, come oramai saprà, che non si tratta solo di rischiare una sanzione amministrativa, anche di rilevante entità, sotto il profilo delle violazioni alla normativa antiriciclaggio ma che potrebbe facilmente cadere egli stesso nelle maglie della normativa di repressione delle condotte illecite quale concorrente con il cliente nella condotta illecita stessa o commettendo azioni di favoreggiamento”.
In effetti, il quadro di quanto evidenziato sopra rappresenta nel concreto lo spirito della normativa antiriciclaggio, che appunto è nata con l’intenzione di rendere “non facile” la circolazione del denaro proveniente da attività criminose nel sistema dell’economia legale.
Sul fronte dei rischi connessi all’attività professionale, nell’articolo in esame, viene evidenziato che,
“nel caso dei reati tributari, sempre in via esemplificativa, la materiale redazione della dichiarazione fraudolenta comporta indubitabilmente un comportamento concreto nella realizzazione dell’illecito, qualora ovviamente il professionista sia consapevole della frode, mentre i pareri e i consigli tecnici ispiratori e forse anche istigatori dei meccanismi societari e tributari alla base, ad esempio, anche in questo caso, di un’operazione in frode alla legge configurano l’ipotesi di contributo morale e quindi, comunque, di concorso”.
L’autore, conclude l’esame delle criticità per i professionisti, evidenziando che “in tema di condotte illecite del cliente il professionista non può più sbagliare e soprattutto non può più voltare la testa dall’altra parte: o segue ciò che prescrive la legge (sia di prevenzione che di repressione delle condotte criminose) oppure consapevolmente assume i rischi che chiunque, sapendolo, si assume e non dimentichi quanto da sempre prescrive l’articolo 170 del codice penale e cioè che quando un reato è il presupposto di un altro reato la causa che lo estingue non si estende all’altro reato.
Quindi il provento del reato principale che lo ha generato non perde mai la qualità di corpo del reato e il nascondimento, la movimentazione e l’utilizzo di tale provento anche in tempi di molto successivi è sempre una condotta di riciclaggio”
Articolo interessante. Penso sarebbe altrettanto interessante interessarsi,parimenti, dei rischi che giornalmente corrono le migliaia di clienti degli stessi professionisti che vengono raggiunti da cartelle esattoriali dovute ad errori di compilazione,disattenzione ed ignoranza delle normative commessi da parte del loro fornitore “professionista”. Chissà come mai ,pur essendo queste categorie coperte da apposite polizze professionali, non pagano mai per i loro errori, lasciando il cittadino/impresa/contribuente sempre cornuto e mazziato.
Buongiorno Sig. Livio,
il problema da Lei lamentato purtroppo è noto ma si corre il rischio di fare di un’erba un fascio.
In prima battuta è utile verificare a quale categoria di professionista ci si è affidati, le liberalizzazioni intraprese dal governo hanno reso possibile a soggetti senza un titolo di studio adeguato e senza il superamento di un esame di stato di offrire servizi in materia tributaria e societaria.
Le ricordo inoltre che i professionisti del settore che hanno sostenuto un esame di stato e sono obbligati per legge a possedere una adeguata copertura assicurativa sono i Dottori Commercialisti.
Tal volta il problema lamentato è risolvibile cercando un Commercialista specializzato nel proprio settore di attività.
Daniele Ferrante