consulenza antiriciclaggio

Falso in bilancio. La punibilità e tutte le novità per questo nuovo reato presupposto

Fonte: CNDCEC

di Annalisa De Vivo e Marianna Gallucci.

Dopo un lungo e articolato iter normativo, le nuove disposizioni penali contenute nella c.d. Legge Anticorruzione si applicheranno ai reati commessi a partire dal 14 giugno, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

La Legge Anticorruzione è intervenuta, fra l’altro, a modificare incisivamente la disciplina del falso in bilancio, al fine di assicurare una maggiore severità di trattamento per questa figura criminosa.

Abolite le soglie, estesa la fattispecie delittuosa ed eliminate quelle contravvenzionali, i riformati art. artt. 2621 e 2621-bis del codice civile prevedono pene più severe che – in applicazione del principio dell’irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo – si applicheranno ai bilanci “approvati” (ma secondo alcuni a quelli “depositati” presso la società) a partire dal 14 giugno. Limitatamente all’esclusione dalla fattispecie delittuosa delle “valutazioni” riportate in bilancio, del compimento di fatti di “speciale tenuità” e delle società non fallibili, la nuova disciplina potrebbe risultare – in alcuni casi – addirittura più favorevole al reo e, dunque, essere applicata retroattivamente.

falso in bilancio

Le modifiche al falso in bilancio si riflettono, infine, anche sulla responsabilità amministrativa degli enti, rendendo necessario l’adeguamento dei modelli previsti dal d.lgs. 231/2001.

Scarica l’articolo di Annalisa De Vivo e Marianna Gallucci.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *