Decorrenza degli obblighi antiriciclaggio per i CED
Per i CED (Centri elaborazione dati contabili) la decorrenza degli obblighi in materia antiriciclaggio è dal 25/05/2007.
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 107 del 10 maggio 2007 del D.M. Economia e Finanze 10 aprile 2007
n. 60, vengono allargati i destinatari della normativa antiriciclaggio, ricomprendendo anche i Centri Elaborazione Dati Contabili, sia che svolgano l’attività in forma individuale che in forma societaria.
Tale Decreto estende le disposizioni sull’antiriciclaggio, inizialmente previste a carico dei professionisti, a qualsiasi altro soggetto che renda i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.
Pertanto, i CED sono destinatari degli obblighi in materia antiriciclaggio fin dal 25/05/2007 e la normativa di riferimento da quella data e fino al 29/12/2007 era il D.Lgs n. 56 del 20/02/2004.
In quel periodo, per tutti i clienti non nuovi (clienti che avevano conferito l’incarico al CED prima della data del 25/05/2007) la normativa consentiva agli stessi, di procedere alla registrazione dei dati sul registro, entro un anno, e cioè entro la data del 25/05/2008, ovviamente se entro la stessa data tali clienti avevano ancora un rapporto in corso, poiché nel caso in cui l’incarico si fosse concluso, i CED non avevano più nessun obbligo di registrazione.
Quindi in pratica, per i nuovi clienti dalla data del 25/05/2007 i CED avevano l’obbligo di identificare i clienti e di registrare le informazioni entro 30 giorni dalla data dell’incarico. Per i clienti acquisiti prima della data del 25/05/2007, se alla data del 25/05/2008 erano ancora tali, dovevano essere registrati nel registro antiriciclaggio.
In vigenza del D.Lgs n. 56 del 20/02/2004, e quindi dal 22/05/2007, gli obblighi per i CED erano quelli di identificare il cliente, registrare i dati nel registro e ove ne ricorrevano le circostanze effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Tra l’altro in vigenza della predetta normativa, la definizione di riciclaggio, era quella contenuta nel codice penale, e precisamente agli articoli 648-bis e 648-ter.
Successivamente, a seguito del recepimento della III Direttiva Comunitaria, recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D.Lgs. 231/2007, entrato in vigore in data 29/12/2007, vi è stata una svolta normativa epocale negli obblighi antiriciclaggio per i professionisti e altri destinatari.
Infatti dalla data del 29/12/2007 entrando in vigore il D.Lgs. 231/2007, c’è stata una completa riforma nel sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e sono stati introdotti nuovi obblighi e una normativa più articolata e complessa.
Dal 29/12/2007, si è introdotto tra l’altro il concetto di adeguata verifica del cliente, e gli obblighi per i CED sono diventati i seguenti:
• L’identificazione della clientela
• Il controllo costante nel tempo
• La registrazione delle informazioni
• La limitazione all’uso del denaro contante
• La comunicazione delle infrazioni all’uso del denaro contante
• La segnalazione delle operazioni sospette
• La formazione
Anche in questo caso, la norma, pur prevedendo l’applicazione a tutti i nuovi clienti, consentiva ai CED di procedere all’adeguata verifica per i clienti esistenti alla data del 29/12/2007, al primo contatto utile con lo stesso. Quindi in pratica, per i nuovi clienti dalla data del 29/12/2007 i professionisti avevano l’obbligo di effettuare l’adeguata verifica. Per i clienti acquisiti prima della data del 29/12/2007 l’adeguata verifica doveva essere fatta al primo contatto utile.
Dott. Antonio Fortarezza
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