Con SIAR comunicazione antiriciclaggio delle infrazioni sul contante solo in modalità telematica

Dal mese di aprile 2018 tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno trasmettere le comunicazioni relative alle infrazioni sul contante e sugli assegni mediante apposito canale telematico predisposto dal Mef in una apposita pagina web.

L’applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio) è un canale elettronico che la Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato per permettere una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni, relative agli illeciti in materia di antiriciclaggio, tra le Ragionerie Territoriali dello Stato e tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L’applicativo consente ai Soggetti segnalatori di inserire le informazioni utili trasmettendole direttamente alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti, ottenendo una standardizzazione degli invii delle segnalazioni sull’intero territorio nazionale.

I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 in argomento sono i seguenti:

  • intermediari bancari e finanziari
  • altri operatori finanziari
  • professionisti
  • altri operatori non finanziari
  • prestatori di servizi di gioco

Con l’applicativo SIAR, dal mese di aprile 2018, dovranno essere comunicate telematicamente al MEF le infrazioni sulle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore previste all’art. 49 del D.Lgs. 231/2007, come di seguito indicate:

Art. 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 É vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Art. 49, comma 5, D.Lgs. 231/2007 Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Art. 49, comma 6, D.Lgs. 231/2007 Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
Art. 49, comma 7, D.Lgs. 231/2007 Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Art. 49, comma 12, D.Lgs. 231/2007 A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

Si ricorda che la violazione dell’obbligo di comunicazione delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui all’articolo 51, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

2 commenti
  1. Edoardo Di Naro
    Edoardo Di Naro dice:

    Buonasera, salvo errori l’adesione al nuovo servizio SIAR non è obbligatorio. I soggetti tenuti ex art.51, dunque, non hanno nessun obbligo di inoltrare telematicamente la comunicazione.

    Rispondi
    • Veda
      Veda dice:

      Buongiorno.
      Il canale SIAR è una grande opportunità per i soggetti tenuti all’obbligo di comunicare le infrazioni, e come tale deve essere accolto. E’ obbligatorio fare la comunicazione prevista dall’art. 51 del Dlg 231/2007, non utilizzare il canale SIAR.
      E’ lo stesso MEF, che ha previsto la non obbligatorietà di utilizzare il canale SIAR, evidenziando sempre il MEF, che SIAR è un ulteriore canale di trasmissione in aggiunta a quelli già previsti.

      Rispondi

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