Commercialisti abusivi. Durissimo colpo dalla Cassazione per chi tiene la contabilità e trasmette le dichiarazioni senza l’abilitazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51362 depositata il 01/12/2016, ha nuovamente stabilito che è punibile chi esercita le attività riservate alla competenza specifica del commercialista, senza il possesso del titolo di studio ed abilitativo idoneo alla prestazioni offerte.
Per la Cassazione, è punibile di esercizio abusivo della professione, il compimento senza titolo di attività riservate ai soggetti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, quali la tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti – che, pur non rientrando singolarmente nella competenza esclusiva di una determinata professione liberale, siano comunque idonei a creare, in quanto svolti per continuatività, onerosità, organizzazione e retribuzione, in assenza di chiare indicazioni diverse, oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
Il caso esaminato dalla Cassazione è relativo ad un soggetto condannato, sia in primo grado che in appello, per esercizio abusivo della professione, poichè svolgeva l’attività riservata ai Dottori Commercialisti.
La sentenza in esame, ripercorre il recente filone giurisprudenziale che nella sostanza punisce lo svolgimento delle attività riservate alla professione dei Dottori Commercialisti da parte di quei soggetti che senza titolo e abilitazione svolgono una serie di servizi a danno della qualità che con la legge e specifici regolamenti vengono tutelati.
Fuorilegge chi senza l’abilitazione tiene la contabilità dei clienti
Per i Giudici, un soggetto che tiene la contabilità, registrando le fatture, predisponendo la dichiarazione dei redditi per una pluralità di società e persone fisiche senza la relativa abilitazione prevista dal D.lgs. n. 139 del 2005, istitutivo dell’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabilì è fuorilegge in quanto punibile per esercizio abusivo della libera professione.
Controlli della Guardia di Finanza per gli abusivi
Sull’argomento si evidenzia che tale attività fuorilegge, può essere rilevata direttamente dalla Guardia di Finanza secondo quanto previsto dalla Circolare del Comando Generale della Guardia di finanza n. 83607 del 2012, in materia di ispezioni e controlli antiriciclaggio.
Infatti nella circolare sopra richiamata, viene indicato che nelle fasi iniziali dell’ispezione, i militari avranno cura di verificare la legittimazione all’esercizio dell’attività da parte del professionista ispezionato e quindi la regolare iscrizione in albi professionali.
Il cliente può non pagare il Commercialista abusivo
L’ordinamento giuridico prevede la nullità assoluta del contratto d’opera intellettuale o in generale del contratto di servizio, concluso tra un cliente ed un professionista o altro soggetto, tutte le volte in cui la prestazione sia un’attività intellettuale eseguita da un soggetto non iscritto nell’apposito albo.
In tali casi, essendo il contratto radicalmente nullo, la conseguenza è che il prestatore d’opera non ha alcun titolo per ottenere il pagamento dei compensi, essendogli addirittura preclusa anche l’azione dell’arricchimento senza causa.
Pertanto, questo principio dell’ordinamento giuridico, opera tutte le volte che ad esempio un soggetto, sia esso persona fisica o ente, effettui delle prestazioni senza la necessaria abilitazione professionale, e quindi in modo abusivo.
Verifica qui se chi svolge gli adempimenti fiscali è abilitato
Un professionista iscritto all’Ordine deve necessariamente svolgere un percorso di studi articolato e selettivo, che garantisce professionalità e competenza nelle materie commerciali, societarie, contrattuali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. Deve inoltre aggiornarsi costantemente frequentando corsi di formazione continua obbligatori.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha il compito di vigilare costantemente sugli iscritti per verificarne non solo la correttezza, ma anche la sussistenza dei rigidi requisiti irrinunciabili per ottenere e mantenere l’iscrizione all’Albo.
E’ infatti l’appartenenza all’Albo che tutela il cliente da errori professionali, attraverso l’assicurazione obbligatoria, o da condotte illecite, che come tutte le violazioni deontologiche, compreso il mancato assolvimento degli obblighi formativi, prevedono sanzioni disciplinari commisurate all’irregolarità, fino alla radiazione dell’iscritto. L’appartenenza all’Ordine diviene quindi sinonimo di sicurezza.
Finalmente una chiara pronuncia su questo argomento
chiara dici?
continuano a inserire la frase..” in assenza di chiare indicazioni diverse..”
Ma allora i Tributaristi iscritti alle varie Associazioni ? A me risulta che la consulenza contabile non è materia esclusiva degli albisti in Italia. Un conto è spacciarsi per commercialista senza esserlo e un conto è scrivere che chi non è iscritto all’ALbo non puo’ registrare contabilità e redigere dichiarazioni
Sono d’accordo, se faccio la consulenza contabile non credo che vi siano problemi.
Ma quella cassazione dice una cosa diversa della semplice consulenza contabile, e cioè se faccio la tenuta della contabilità aziendale e la redazione delle dichiarazioni fiscali non sono in regola. Certo se poi mi spaccio anche per commercialista è anche peggio.
Purtroppo il problema è grande e il pericolo di lavorare per un cliente e poi non essere pagati non è bello e magari se gli chiedi i soldi con un atto legale ti denuncia pure.
Io ho avuto in precedenza un diverbio con il mio consulente, mi sono rivolto all’ordine e non ho avuto nessuna risposta di chiarimento sul comportamento assunto dal professionista nei riguardi della mia persona, ora scopro che il nuovo professionista non è nemmeno iscritto all’albo, questo è quanto succede e a pagarne le spese siamo sempre noi utenti.