Carcere per il Commercialista abusivo. La cassazione condanna il sedicente commercialista e rischi per riciclaggio e favoreggiamento
L’abusivo esercizio di una professione è un reato che il codice penale all’art. 348, punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516. Lo commette chiunque eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e non l’abbia ottenuta. Per poter esercitare determinate professioni, infatti, la legge richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi. E’ lo Stato che, ovviamente, vigila sull’accertamento dei requisiti per le iscrizioni in tali albi o elenchi e sulla loro tenuta.
Tra l’altro, i proventi derivanti dall’esercizio abusivo della professione, essendo proventi da reato, integrano a seconda dei casi il delitto di riciclaggio o di autoriciclaggio, con delle gravissime ripercussioni anche per i soggetti che eventualmente abbiano trasferito, impiegato o utilizzato denari la cui provenienza è dal reato previsto dall’art. 348 del codice penale. Inoltre, sempre in tema di denaro proveniente da reato, al caso di specie si rendono applicabili anche tutte le misure cautelati quali il sequestro e la confisca.
Inoltre, trattandosi di reato, punito con la reclusione, chiunque aiuta il reo ad eludere le investigazioni delle Autorità o lo aiuti a sottrarsi alle ricerche di questa, può essere punito con la reclusione fino a quattro anni, ovvero nel caso in cui aiuti chi esercita abusivamente la professione ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di tale reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni.
Può essere punito anche chi, pur avendo conseguito l’abilitazione all’esercizio di una determinata professione, agevoli l’esercizio abusivo da parte di qualcun altro, poichè con una simile condotta, si fornisce un contributo determinante alla commissione del reato da parte di un diverso soggetto.
Recentemente con la sentenza n. 26617/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi svolge abusivamente la professione di dottore commercialista e consulente del lavoro senza titolo abilitativo rischia anche il carcere. La Cassazione, con la sentenza n. 26617/2016 depositata nei giorni scorsi, ha respinto il ricorso presentato da un soggetto che aveva esercitato attività riservata alle suddette categorie prima di essere accusato e condannato sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Genova. Secondo la Corte, infatti, le norme di riferimento sono chiare e identificano analiticamente le attività che possono essere svolte solo da coloro che hanno conseguito i titoli di studio e le abilitazioni richieste dalla legge.
La Cassazione, con sentenza n. 26617/2016, ha sancito che solo chi ha i titoli di studio e le abilitazioni previste dalla legge può svolgere la professione di commercialista. Va specificato, tra l’altro, che lo stesso soggetto operava per conto di una società di servizi e che neppure questa modalità può bypassare la normativa.
Di: Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano
Direttore scientifico Ateneos Studi e Ricerche
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