Autovalutazione antiriciclaggio al 30 giugno 2020. Per i Commercialisti primo test sull’adeguatezza dei presidi antiriciclaggio con le regole del CNDCEC.
Di: Antonio Fortarezza
I Dottori Commercialisti secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007 sono chiamati entro il prossimo 30 giugno 2020 ad effettuare la valutazione del rischio inerente all’attività professionale, inteso quale rischio correlato alla probabilità che il riciclaggio o l’autoriciclaggio possa verificarsi e alle sue possibili conseguenze, nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi, al fine di determinare un rischio residuo che sia ritenuto accettabile dal professionista.
Secondo le indicazioni fornite dal CNDCEC nelle Regole Tecniche e nelle Linee Guida, gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili entro il 30 giugno 2020, devono effettuare una seria analisi interna che è un importante momento tutt’altro che teorico ideale, per mettere alla prova la qualità della propria clientela e l’adeguatezza dei propri presidi, in relazione al rischio di permeabilità all’interno della propria organizzazione di fenomeni connessi al riciclaggio ed all’autoriciclaggio.
In effetti nelle Linee Guida del CNDCEC, si era previsto inizialmente un termine per la predisposizione del documento di autovalutazione del rischio al 30 aprile 2020, legando lo stesso alle indicazioni di Banca d’Italia, ma con il comunicato del regolatore delle banche diffuso il 20 marzo 2020, si è rinviato tale attività al 30 giugno 2020.
In pratica l’autovalutazione del rischio, è un momento in cui il professionista si chiede quale sia il rischio che corre in termini di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di come la sua organizzazione sia in grado di gestire e mitigare tale rischio.
L’analisi prevista con l’autovalutazione del rischio, è un vero e proprio test di adeguatezza dei presidi antiriciclaggio ed in tal senso deve essere colta come una grandissima opportunità per rivedere e migliorare l’intero sistema per la gestione del rischio; ovviamente laddove tale rischio verrà giudicato dal soggetto obbligato come prioritario per la sua reputazione e per evitare le spiacevoli e spesso irreparabili conseguenze legate ad un coinvolgimento a sua insaputa nelle attività criminose connesse, presupposte o correlate al riciclaggio e all’autoriciclaggio.
Tale test di adeguatezza dei presidi antiriciclaggio prevede una reale e puntuale analisi della propria organizzazione poichè chiama il professionista ad analizzare alcuni elementi di grande importanza:
Formazione antiriciclaggio | Hai fatto la formazione antiriciclaggio obbligatoria prevista dal perimetro organizzativo di cui all’ art. 1, comma 2, lett. cc) D.Lgs. 231/2007? Chi ha svolto la formazione antiriciclaggio? In che modo e secondo quali modalità hai assicurato una formazione antiriciclaggio efficace, operativa e concreta? Hai effettuato un test certificabile di formazione antiriciclaggio secondo lo schema UE per verificare che il tuo personale abbia acquisito tutti gli strumenti formativi necessari? |
Organizzazione dell’adeguata verifica | Hai delle procedure scritte, approvate e condivise in modo tale che per ogni classe di rischio del cliente tutti sappiano come comportarsi? Hai definito il tuo perimetro organizzativo? Hai formalizzato le deleghe e stabilito la relativa procedura e soggetti incaricati? |
Organizzazione della conservazione | Hai stabilito e formalizzato quali sono le regole per conservare i dati e le informazioni antiriciclaggio? Hai stabilito e scelto come conservare i dati e le informazioni? Hai nominato e delegato in forma scritta gli addetti alla conservazione? |
Organizzazione delle Sos e delle infrazioni del contante | I soggetti previsti dall’ art. 1, comma 2, lett. cc) D.Lgs. 231/2007 sono in grado di riconoscere attività potenzialmente connesse al rischio di riciclaggio? Hai individuato i flussi informativi? Hai comunicato ai tuoi clienti che esistono obblighi antiriciclaggio? Hai individuato, scelto ed attivato le modalità con cui trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette e le comunicazioni delle infrazioni sul contante? |
Potrebbe sembrare banale, ma prima di mettere mano al modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio, è assolutamente necessario effettuare una raccolta di dati e informazioni e quindi una mappatura della clientela a cui in quel momento si sta rendendo una prestazione professionale e ovviamente valutare tutti i presidi organizzativi.
E’ anche pacifico che l’autovalutazione del rischio di riciclaggio non potrà essere correttamente effettuata se per ogni cliente a cui in quel momento si sta rendendo una prestazione professionale l’adeguata verifica non è stata svolta. Per questa ragione, l’autovalutazione del rischio, è un momento in cui si può pensare di programmare, coinvolgendo anche i propri collaboratori e dipendenti, l’aggiornamento dei dati e delle informazioni previste per l’adeguata verifica.
I soggetti obbligati a predisporre il documento di autovalutazione del rischio di riciclaggio, sono individualmente tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili a prescindere dal fatto che tali soggetti ad esempio operino all’interno di uno studio associato.
L’autovalutazione del rischio è una attività di analisi propria del professionista (non delegabile) e non è un obbligo dello studio associato, semmai all’interno degli studi associati tale attività dovrà essere attentamente ed opportunamente organizzata in termini di dati ed informazioni, questo però non riguarda la normativa antiriciclaggio ma la gestione dei dati.
Si ricorda che per altri soggetti, quali ad esempio i centri elaborazione dei dati contabili, caf e soggetti che svolgono una attività in materia di contabilità e tributi, il primo documento di autovalutazione del rischio previsto dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007 doveva essere predisposto entro il 30/04/2018.
Così come si evidenzia che tutti quei soggetti che svolgono una attività in materia di contabilità e tributi mediante piattaforme telematiche (per intenderci quei portali sul web in cui si raccolgono dati contabili e si forniscono in automatico servizi fiscali), in quanto soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 231/2007, nel predisporre il documento di autovalutazione del rischio entro il 30 aprile 2018, dovevano prestare molta attenzione alla componente prevista all’art. 15 comma 2 del D.lgs. 231/2007 sui canali distributivi, poichè di tutta evidenza la loro altissima e non mitigabile esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo nell’attività svolta.
Per i Dottori Commercialisti che operano negli studi associati vi sarà la componente del rischio inerente che riguarda i singoli incarichi e clienti assunti dal professionista (è evidente che ogni socio dello studio associato potrebbe avere incarichi e una tipologia di clienti diversa) ed una componente organizzativa che potrà essere quella generale dell’organizzazione.
In ogni caso, anche negli studi associati, il rischio residuo dovrà fare riferimento sempre al singolo professionista ed il documento di autovalutazione del rischio dovrà essere a lui riferibile, da lui datato e sottoscritto e da lui conservato ed esibito all’Ordine Professionale per la sua attività di vigilanza e controllo prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 231/2007 oltre che alla Guardia di Finanza in sede di ispezioni antiriciclaggio.
Entro la data del 30 giugno 2020, in esito ai risultati ottenuti con l’autovalutazione del rischio, bisognerà anche confrontarsi con le eventuali debolezze riscontrate e quindi predisporre un opportuno e necessario programma di azioni di mitigazione.
In tal senso nulla vieta al professionista di predisporre il documento di autovalutazione del rischio entro il 30/06/2020 e, in base ai risultati ottenuti, stabilire, a seguito di un apposito piano di azione, una sua revisione ed aggiornamento ad esempio entro il 31/12/2020.
Il CNDCEC nelle indicazioni operative contenute all’interno delle Linee Guida Antiriciclaggio ha osservato che: a fronte di un rischio non significativo o poco significativo il Dottore Commercialista possa limitarsi alla gestione del medesimo, ovvero al mantenimento del relativo livello, mentre invece in corrispondenza di un rischio abbastanza o molto significativo, sarà necessario individuare apposite azioni mitigatrici.
In tal senso, in esito ai risultati dell’analisi condotta con l’autovalutazione del rischio, nei casi di un rischio residuo abbastanza o molto significativo, il piano di azione dovrà seriamente prendere in considerazione delle concrete attività che riguarderanno una maggiore attenzione alla clientela in termini di rischio inerente.
Inoltre il piano di mitigazione del rischio dovrà includere delle misure organizzative che prevedono l’istituzione della funzione antiriciclaggio con la conseguente nomina di un responsabile antiriciclaggio e nei casi previsti la nomina di una funzione organizzativa di revisione indipendente dei vari presidi oltre che ovviamente una formazione antiriciclaggio a tutti i professionisti, collaboratori, dipendenti e praticanti.
Infine si ricorda che il documento di autovalutazione del rischio, per gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, non dovrà essere trasmesso a nessun Ente, bensì semplicemente redatto, datato, sottoscritto e conservato.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!