Antiriciclaggio, tutte le novità nell’atto del governo che dovrà recepire le indicazioni previste dalla IV Direttiva comunitaria
Dal Senato le principali novità del D.Lgs. n.231 antiriciclaggio
Lo schema di decreto attualmente in esame, contenuto sul sito del Senato, recepisce la direttiva UE 2015/849 in materia di antiriciclaggio.
In sintesi, la nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della direttiva europea, aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi (soggetti obbligati) e l’ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti, in applicazione del diritto europeo.
Si ricorda, infatti, che punto di partenza della direttiva è l’ampliamento e la razionalizzazione del principio dell’approccio basato sul rischio (risk based approach), già considerato dalla precedente direttiva, in base al quale le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere proporzionali ai rischi effettivamente individuati.
Le nuove disposizioni garantiscono anche un sistema di controllo degli operatori che effettuano l’attività di money transfer, caratterizzata da un elevato rischio di infiltrazione criminale. Si ricorda che un altro schema di decreto legislativo (A.G. 390) prevede l’adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati (cd. “compro oro”) con la tracciabilità e la registrazione delle operazioni di compravendita dell’oro.
Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In particolare si segnalano i seguenti punti innovativi:
- le sanzioni previste non sono a misura fissa, ma proporzionate all’inadempienza del professionista
- è eliminato l’obbligo di tenuta dell’archivio unico informatico per gli intermediari bancari e finanziari; i nuovi articoli 31 e 32 prescrivono che i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni devono consentire la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali e devono essere idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di proiezione dei dati personali;
- è richiesta l’adeguata verifica del cliente, con la registrazione delle informazioni, anche per le operazioni occasionali che comportano un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro (articolo 17, comma 1);
- gli obblighi di adeguata verifica non si osservano in relazione alla mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (articolo 17, comma 8);
- le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private diverse dalle imprese devono comunicare telematicamente ai rispettivi Registri le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva; i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali sono tenuti all’iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese al quale devono essere comunicate le informazioni sulla titolarità effettiva del trust (articolo 21);
- gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo sono attenuati: devono segnalare alle autorità di vigilanza i fatti che possono integrare violazioni del decreto gravi, ripetute, sistematiche o plurime, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni (articolo 46);
- devono essere adottate procedure volte ad incentivare segnalazioni interne di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte del personale dipendente (c.d. whistleblowing);
- nel settore dei giochi si prevede per distributori ed esercenti del gioco su rete fisica l’obbligo di identificare il cliente che richiede o effettua operazioni di gioco per importo pari o superiore ai 2.000 euro (per il settore delle VLT il limite è di 500 euro). Se si ravvisa il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo le misure antiriciclaggio devono essere applicate a prescindere della cifra richiesta. L’obbligo di identificazione per i giochi online avviene attraverso il conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Chi gestisce case da gioco (casinò) dovrà identificare e verificare i clienti se il valore delle transazioni eseguite per l’acquisto o il cambio dei gettoni, o l’incasso delle vincite, sia pari a importi di 2.000 euro o superiori. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all’ingresso della casa da gioco (articoli 52-54);
- nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in altro Stato membro nonché le loro succursali, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuale tramite soggetti convenzionali e agenti (articolo 17, comma 6);
- entro il 31 dicembre 2018 devono essere estinti tutti i libretti al portatore anonimi (articolo 49);
- sono previste misure di controllo e monitoraggio che devono essere adottate dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica nei confronti dei soggetti convenzionati e agenti che dovranno essere annotati in apposito registro tenuto dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (articoli 43-45);
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