Antiriciclaggio senza sconti per la voluntary disclosure sul rimpatrio dei capitali
Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti
Obblighi antiriciclaggio a tutto campo nel rimpatrio dei capitali dall’estero.
In questi ultimi giorni il tema della “voluntary disclosure” per il rimpatrio dei capitali dall’estero ha riempito le pagine dei quotidiani con diversi approfondimenti, e già con riferimento ai presidi relativi alla normativa antiriciclaggio si era capito che aria tirava.
La disciplina della voluntary disclosure (o collaborazione volontaria) consiste in una richiesta spontanea, collaborativa e non anonima del contribuente inoltrata all’Amministrazione Finanziaria per regolarizzare capitali non dichiarati e detenuti all’estero. In tal caso, l’Amministarzione Finanziaria consente al contribuente di regolarizzare i capitali sottratti alla tassazione e detenuti all’estero, mediante il pagamento delle imposte e uno sconto sulle sanzioni amministrative e penali.
Per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e in particolare per gli Avvocati e Commercialisti, già con il Consiglio dei Ministri n. 46 del 24/01/2014, che anticipava il decreto legge, era chiarissimo che i presidi della normativa antiriciclaggio non sarebbero stati modificati, poichè in quel documento veniva chiarito che “l’approvazione delle norme sulla voluntary disclosure, inoltre, non avrà effetti sul fronte delle sanzioni e dei presidi previsti in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.
Nel testo del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2014 sulla voluntary disclosure, con riferimento alla normativa antiriciclaggio non si dice nulla, e quindi è chiara l’intenzione del Governo di non fare nessuno sconto sugli adempimenti antiriciclaggio a carico dei destinatari.
Ed in effetti, il chiarimento ufficiale del MEF, è arrivato con grandissima velocità in data 31/01/2014, e viene chiarito che anche rispetto alle risorse economiche volontariamente dichiarate al fisco, resta immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica, di registrazione della clientela e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/07.
Quindi, nel caso in cui i destinatari della normativa antiriciclaggio, e in particolare gli Avvocati e i Commercialisti, prestino assistenza al cliente in materia di voluntary disclosure, tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio devono essere rispettati.
Il Ministero sottolinea che “le esimenti previste dal decreto legge operano unicamente sul piano fiscale. Ne consegue che, a fini di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’applicazione delle predette norme non vale, in alcun modo, a qualificare di per sé come lecite le risorse o le attività, oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all’estero”.
Sul punto delle “esimenti” limitate al piano fiscale, e previste dal Decreto Legge n. 4 del 28/01/2014, il Ministero rimane molto vago, ma è immaginabile quale sia la tipologia di attività non coperta dalle “esimenti”.
Il MEF ha chiarito che tutti gli obblighi antiriciclaggio devono essere rispettati, e quindi dovrà essere fatta l’adeguata verifica, la registrazione e la conservazione delle informazioni e nei casi previsti la segnalazione di operazioni sospette. Per l’adeguata verifica, evidenzia che la stessa, nel caso in cui il professionista abbia valutato come alto il rischio di riciclaggio del cliente, debba essere osservata secondo le misure rafforzate.
Allo stesso modo, l’adeguata verifica dovrà essere rafforzata tutte le volte che i capitali siano detenuti in paesi non collaborativi.
Voluntary disclosure e segnalazione di operazioni sospette
Un aspetto che il Ministero non ha chiarito, e che per Avvocati e Commercialisti è assolutamente auspicabile, è la portata dell’esonero della segnalazione di operazioni sospette nei casi previsti dall’art. 12 del Dlgs 231/07.
In particolare, l’Avvocato o il Commercialista non è obbligato ad effettuare la segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’art. articolo 12 del Dlgs 231/07, che prevede l’esenzione per le informazioni ricevute da un cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento.
Come detto, in attesa di auspicabili e necessari chiarimenti, si può ritenere che l’attività di assistenza alla procedura di collaborazione volontaria, prestata da Avvocati e Commercialisti, possa essere inquadrata tra le ipotesi di esonero dalla segnalazione di operazioni sospette per quanto previsto dall’articolo 12 del Dlgs 231/07, o almeno ritenere che l’esenzione in argomento possa operare nei casi in cui i capitali oggetto di collaborazione volontaria derivino dalle condotte per le quali in base al Decreto Legge n. 4 del 28/01/2014 sono previste specifiche cause di non punibilità.
A ben vedere, per come la normativa sulla collaborazione attiva è stata impostata, prevede al suo interno sia una richiesta da parte del contribuente all’Agenzia delle Entrate corredata da documentazione, che l’inoltro da parte di quest’ultima all’autorità giudiziaria delle informazioni rilevanti.
Dott. Antonio Fortarezza
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