Antiriciclaggio: l’evoluzione normativa relativa agli obblighi dei sindaci senza la revisione legale
Di: Antonio Fortarezza
Con le recenti modifiche legislative intervenute per effetto del D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, entrato in vigore il 4 luglio 2017, gli obblighi antiriciclaggio dei sindaci, senza la revisione contabile, hanno subito un radicale cambiamento, con una inversione delle precedenti disposizioni, ed è per questo motivo che facciamo il punto sui vari obblighi che si sono susseguiti nel tempo.
Prima della modifica intervenuta con il D.Lgs. 90/2017, la materia degli obblighi antiriciclaggio per i sindaci senza la revisione contabile è stata disciplinata dall’intervento apportato al D.lgs. 231/2007, con il D.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, entrato in vigore il 4/11/2009, in base al quale si è previsto un esonero dagli obblighi antiriciclaggio per i componenti degli organi di controllo investiti del solo controllo di legalità e non anche quelli che svolgono il controllo contabile.
Il provvedimento ha infatti integrato l’art. 12, comma 3-bis, del D.lgs. n. 231/2007, andando a prevedere che “I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III”.
Il decreto correttivo entrato in vigore il 4/11/2009, ha evidenziato in via definitiva che i sindaci senza la revisione contabile delle società sono esonerati dagli adempimenti derivanti dagli obblighi antiriciclaggio di cui al titolo II, capi I, II e III, che disciplinavano l’adeguata verifica della clientela, la registrazione e conservazione dei dati e la segnalazione delle operazioni sospette.
Vi è da chiarire, che con il decreto correttivo del 2009, si è disposto l’esonero degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, ma non anche quello relativo all’obbligo di comunicazione delle violazioni sul denaro contante.
Pertanto, a voler fare un quadro di sintesi, di quanto sopra esposto, al fine di individuare l’evoluzione nel tempo della normativa relativa agli obblighi antiriciclaggio per i sindaci non investiti anche della revisione contabile, le date più importanti da ricordare sono quella del 4/11/2009, che hanno segnato l’esonero dei precedenti obblighi antiriciclaggio sopra richiamati, e quella del 04/07/2017 che ha ripristinato tutti gli obblighi antiriciclaggio sulla base delle nuove regole disegnate con le modifiche previste dal D-lgs. 90/2017.
Ad esempio, un Dottore commercialista nominato sindaco prima del 04/11/2009, doveva rispettare tutti gli obblighi antiriciclaggio, e quindi svolgere l’adeguata verifica, registrare i dati e segnalare ove previsto le operazioni sospette, e con effetto dalla data del 04/11/2009, tali obblighi non erano più previsti come obbligatori.
Diversamente un Dottore Commercialista, nominato sindaco senza la revisione contabile dopo la data del 4/11/2009 e fino alla data del 04/07/2017, non aveva nessun obbligo antiriciclaggio, se non quello di comunicare le infrazioni relative al denaro contante, e precisamente non aveva l’obbligo di svolgere l’adeguata verifica e quindi di identificare il cliente, il titolare effettivo, etc, così come non aveva l’obbligo di effettuare le registrazioni sul registro antiriciclaggio (abolite dal 4/7/2017).
Mentre invece dal 04/07/2017, tutti gli obblighi antiriciclaggio si sono ripristinati, sia per gli incarichi di sindaco in corso a tale data sia per quelli intervenuti in data successiva.
Si evidenzia che, con riferimento agli incarichi di sindaco in corso alla data del 04/7/2017, all’art. 17, comma 4 del D.lgs. 231/2007 nella versione attualmente vigente, si stabilisce che i soggetti obbligati adempiono alle disposizioni relative all’adeguata verifica, nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. Pertanto, nel caso di incarico in corso alla data del 04/07/2017, il sindaco (non obbligato prima), dovrà svolgere senza ritardo l’adeguata verifica del cliente.
Organi di controllo società non destinatarie degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007. | |||
Obblighi antiriciclaggio: Adeguata verifica, registrazione segnalazione operazioni sospette | Obblighi antiriciclaggio: Adeguata verifica, segnalazione operazioni sospette | ||
Prima del 4/11/2009 | Tra il 4/11/2009 e il 3/7/2017 | Dal 4/7/2017 | |
Dottore commercialista componente del collegio sindacale | Si | No | Si |
Revisore contabile | Si | Si | Si |
Dottore commercialista componente del collegio sindacale con controllo contabile | Si | Si | Si |
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