Antiriciclaggio con nuovi obblighi per i sindaci e per il collegio sindacale nella nuova disciplina prevista dal D.Lgs. 90/2017.
Di: Antonio Fortarezza
Tra le tematiche immediatamente sorte all’alba del nuovo Decreto Antiriciclaggio n. 90 del 25 maggio 2017, d’ora in avanti Decreto, che maggiormente hanno attirato la lente interpretativa di autori e commentatori, oscurando talvolta anche altri disposti normativi presenti nel Decreto che avrebbero meritato altrettanta se non maggiore attenzione, vi è senza alcun dubbio la questione relativa al rientro a pieno titolo delle prestazioni ricomprese negli obblighi antiriciclaggio dell’incarico di sindaco privo di funzione di revisione.
La questione sicuramente si origina da due elementi che, apparentemente e solo in un’ottica in cui non ci si voglia confrontare in maniera pedissequa con il dettato normativo attualmente vigente ed entrato in vigore il 4 luglio 2017, sembrano creare delle zone d’ombra sulla questione specifica, ovvero: l’inquadramento degli obblighi a carico dei sindaci dei soggetti non vigilati anche alla luce della precedente esclusione e la dualità creatasi per l’elemento di ricomprensione all’interno degli obblighi del professionista, nella sua più pura espressione professionale, rispetto ad altri soggetti non ricompresi direttamente dal Decreto, pur potendo questi pariteticamente rivestire il ruolo di sindaci all’interno degli enti.
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Interessante quanto utile. Grazie Antonio