Antiriciclaggio con nuove indicazioni di rischio per l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio
Di Antonio Fortarezza
La riforma delle disposizioni in materia di antiriciclaggio entrate in vigore con il D.Lgs. 90/2017 lo scorso 4 luglio, ha rafforzato di indicatori di rischio alto o di segnali di allarme le disposizioni relative al sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, ora previsto all’art. 35 del D.lgs. 231/20017, nella sua sostanza non ha subito radicali cambiamenti, se non la previsione di inviare la segnalazione alla Uif prima di compiere l’operazione, ovviamente nei casi in cui il professionista sia nelle condizioni di “compiere l’operazione”, ovvero come già previsto nelle precedenti disposizioni “senza ritardo” dal momento che maturi gli elementi del sospetto. Non c’è dubbio che con riferimento al termine di invio della segnalazione (prima di compiere l’operazione), il legislatore all’art. 35, individua un destinatario ben preciso e cioè quel soggetto che sta ponendo in essere “l’operazione”, la cui definizione è cristallizzata all’art. 1, comma 2, lettera t) del D.Lgs. 231/2007.
Prendendo alla lettera il dispositivo della legge, e senza dover interpretare ciò che è letteralmente chiaro, il legislatore individua un destinatario, che prima di movimentare, trasferire, trasmettere mezzi di pagamento, compiere atti negoziali o stipularli, deve inviare senza ritardo una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. In punta di diritto evidentemente, il destinatario del precetto (prima di compiere l’operazione, dice la legge) è un soggetto, che in virtù del mandato ricevuto o del rapporto in essere, ha la possibilità di movimentare o di disporre fondi per conto del cliente oppure disponendo di una procura ad agire, stipuli per conto del cliente atti negoziali di varia natura. Naturalmente i primi destinatari sono proprio gli operatori bancari, che sempre sono nelle condizioni sia nei rapporti continuativi che nelle operazioni occasionali, di poter non compiere l’operazione in caso di sospetto seppur disposta dal cliente (si pensi al caso di un cliente che ordina alla banca l’esecuzione di un bonifico verso un paese individuato come a rischio).
Nella maggior parte dei casi, i professionisti, essendo incaricati di svolgere una prestazione professionale, e non una operazione per conto del cliente (non essendo una prestazione professionale intellettuale assimilabile ad una obbligazione di agire per conto o in nome del cliente), mai potranno inviare prima dell’operazione una segnalazione sospetta, per mancanza del presupposto oggettivo dell’essere coloro che tale operazione la “compiono”. Per i professionisti, rimane pienamente operativa la regola di inviare la segnalazione di operazione sospetta senza ritardo non appena maturino il sospetto previsto dalla norma, come già precedentemente previsto dalle disposizioni in vigore prima delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 231/2007.
Per quanto riguarda gli elementi del sospetto, il legislatore direttamente nella legge primaria, individua un indicatore di sospetto attinente alla movimentazione del denaro contante, poiché stabilisce all’art. 35, comma 1, che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di euro 3.000, ed in particolare il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
In altro modo, il legislatore, raccogliendo le indicazioni anche delle autorità investigative, ha radicalmente cambiato il precedente approccio nell’individuare le casistiche di alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, riformulando le disposizioni ora contenute all’art. 24 del decreto, laddove tratta degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela.
Le casistiche individuate all’art. 24, comunque, non sono in quanto tali da ritenersi indici di sospetto, semmai elementi da valutare con grande attenzione (il legislatore stabilisce misure di adeguata verifica rafforzata) poiché evidenziano per espressa previsione di legge un alto contenuto di rischiosità.
All’art. 24, si stabilisce che, ad esempio i professionisti, nell’applicare le misure di adeguata verifica rafforzata tengono conto di fattori legati al cliente, ai prodotti o servizi o all’area geografica.
Vengono individuate, tra l’altro, le seguenti casistiche di attenzione:
- rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell’attività svolta;
- prodotti od operazioni che potrebbero favorire l’anonimato;
- prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.
In pratica, nei casi sopra individuati, il legislatore del sistema della prevenzione, invita il destinatario degli obblighi a prestare maggiore attenzione e quindi organizzare adeguate misure per gestire e prevenire il maggior rischio, rimanendo per previsione di legge l’obbligo di svolgere l’adeguata verifica rafforzata almeno nei seguenti casi:
- clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.
Analogamente, sempre nella legge, sono individuate situazioni di alto rischio per le prestazioni professionali svolte nei confronti dei clienti previsti all’art. 42, che disciplina l’obbligo di astensione.
La norma infatti, prevede alcune situazioni al verificarsi delle quali vige l’impossibilità per il professionista di eseguire o continuare la prestazione professionale e più precisamente nei casi in cui siano, direttamente o indirettamente parte, “società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio”.
Le stesse misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non sia possibile “identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità”.
In pratica, il legislatore, stabilisce che quando l’operatività del cliente o dei suoi rapporti, tocca un paese ad alto rischio, veicoli o entità particolari o situazioni in cui pur essendo possibile identificare il titolare effettivo mai nei casi di dubbi si potrà effettuare la sua verifica dei dati.
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