antiriciclaggio avvocati nel giudiziale obblighi di ageguata verifica

Antiriciclaggio Avvocati nel giudiziale patrimoniale con adeguata verifica del cliente ed esonero della segnalazione

La riforma della legge in materia di antiriciclaggio entrata in vigore con il D.Lgs. 90/2017 lo scorso 4 luglio, ha modificato le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 rafforzando moltissimi presidi relative al sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Per quanto riguarda la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, per gli Avvocati nulla è cambiato rispetto al passato, ed in particolare si prevede che gli stessi sono soggetti alle disposizioni in argomento nei casi previsti dall’art. 3, comma 4, lettera c, del D.Lgs. 231/2007, in cui nelle casistiche evidenziate dal legislatore il denominatore comune è la presenza di elementi finanziari, patrimoniali o immobiliari nella pratica del cliente.

Per gli Avvocati, la casistica prevista all’art. 3, comma 4, lettera c, del D.Lgs. 231/2007, seppur ritenuta limitativa degli obblighi di adeguata verifica del cliente, ha un perimetro di azione molto vasto dell’attività professionale, poichè, ad esempio un Avvocato civilista, nelle sue pratiche, ha sempre, o quasi sempre, un risvolto di natura finanziaria, talvolta anche semplicemente potenziale. Circostanza che invece in altri casi non è sempre presente, poichè ad esempio, la pratica potrebbe riguardare un particolare diritto o una particolare tutela senza necessariamente riguardare aspetti finanziari o patromoniali ed in tal caso nessun obbligo antiriciclaggio incombe al professionista Avvocato.

La Guardia di Finanza, nella sua circolare sui controlli ai professionisti n. 83607/2012, tra l’altro indica che sono sono oggetto di registrazione (e quindi pratiche soggette all’adeguata verifica del cliente) per gli Avvocati oltre ad una serie di attività, le seguenti prestazioni:

  • Qualsiasi altra operazione immobiliare
  • Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria

Un argomento particolarmente dibattuto nell’ambito della professione di Avvocato è sempre stato quello relativo alle pratiche svolte in ambito giudiziario, e cioè le cosiddette pratiche giudiziarie. A tal proposito deve essere ribadito che per tali pratiche svolte dai professionisti, il legislatore ha previsto uno specifico esonero dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, oggi previsto dall’art. 35, comma 5, del D.Lgs. 231/2007.

A tal proposito, il CNF con il parere n. 62 del 24/10/2012, aveva chiarito, che per gli avvocati esiste l’obbligo di adeguata verifica della clientela per i trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione o divorzio; per le cause di divisione immobiliare; per le cause di usucapione; per le azioni ex art. 2932 c.c, in pratica nelle cause in cui vi sia l’elemento patrimoniale, finanziario o immobiliare, rimangono immutati gli obblighi di adeguata verifica del cliente.

Sull’argomento, vi è stata una pronuncia del Tribunale di Rieti del 31/10/2013, in cui si è evidenziato che il professionista fosse tenuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 231/07, in quanto trattasi di obbligo gravante sul professionista allorquando, come nel caso di specie, la prestazione professionale ha ad oggetto il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili (art. 12), nonché la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro (art. 16 lett. a) e b), art. 36) e ciò a prescindere dal carattere giudiziale o stragiudiziale dell’assistenza prestata, posto che la normativa prevede nell’espletamento dei compiti di difesa in un procedimento giudiziario, l’esclusione a carico del professionista del solo obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 12 comma 2), non rinvenendosi omologa esclusione nelle altre ipotesi di obblighi di verifica della clientela e di registrazione che, pertanto, sembrano gravare sul professionista anche in caso di assistenza in procedimento giudiziario.

L’ASLA (Associazione Studi Legali Associati) nelle linee guida antiriciclaggio per gli studi legali, in data 25/01/2016, ha evidenziato che in molti casi, erroneamente, si ritiene che quando gli avvocati prestano i propri servizi nell’ambito di procedimenti giudiziari (svolgono la c.d. attività “giudiziale”) essi siano esentati dall’adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente.

Sempre il CNF, nelle note metodologiche del 25/11/2016 (prima del recepimento della IV Direttiva UE, avvenuta con il D.Lgs. 90/2017 il 4/07/2017) ha evidenziato che gli obblighi antiriciclaggio per gli Avvocati non sussistono per le prestazioni professionali eseguite nell’ambito delle pratiche giudiziali (risposta al quesito n. 7 del documento del 25/11/2016).

Nei mesi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, nel documento del CNF del 14/07/2017, in cui sono state raccolte delle interessantissime risposte a quesiti antiriciclaggio per gli Avvocati, la questione relativa alle pratiche giudiziali, non è più stata trattata, se non indirettamente alla risposta n. 15, relativa agli obblighi dell’Avvocato nelle domiciliazioni, in cui cui per semplificare gli obblighi di adeguata verifica del cliente viene indicato che l’Avvocato può ricorrere all’attestazione del terzo prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 231/2007.

E’ interessante evidenziare, che il legislatore della riforma con il D.lgs. 90/2017 del 4/7/2017, ha previsto una importante semplificazione in materia di adeguata verifica, prevedendo all’art. 18, comma 4, del D.lgs. 231/20017, che i professionisti, fermi gli obblighi di identificazione del cliente, nei casi di attività giudiziaria, sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effetivo fino al momento del conferimento dell’incarico.

Sulla normativa antiriciclaggio per gli Avvocati, a Modena il 10/11/2017, si è svolto un interessante convegno organizzato dalla Fondazione Forense Modenese, a cui ha partecipato anche la Guardia di Finanza, da cui dalle riprese relative all’iniziativa, messe a disposizione per gli Avvocati sul canale youtube, è stato estratto un passaggio relativo proprio ad un quesito relativo agli obblighi antiriciclaggio per gli Avvocati in ambito giudiziale:

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