Antiriciclaggio Avvocati: importantissimi chiarimenti dal Consiglio Nazionale.
Con il parere n. 62 del 24/10/2012 (Rel. Cons. Merli) il Consiglio Nazionale Forense, ha diffuso un importantissimo chiarimento sull’applicazione della normativa antiriciclaggio per gli avvocati.
Il contenuto di questo parere, che ha fatto chiarezza su molti aspetti controversi relativi agli obblighi antiriciclaggio per gli avvocati, è un punto di riferimento per il rispetto della normativa e la sua concreta applicazione.
In particolare, con riferimento alla normativa antiriciclaggio per gli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense si è espresso, tra l’altro, sui seguenti temi:
- Obbligo di adeguata verifica per gli avvocati;
- Esclusione dall’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per gli avvocati;
- Contratti di locazione;
- Pratiche risarcitorie.
Analizziamo nel dettaglio tali chiarimenti.
Obbligo di adeguata verifica anche nel giudiziale
Viene ribadito, ove dalla lettura della norma non fosse chiaro, che non vi è nessuna esclusione dall’obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dell’avvocato, durante lo svolgimento in qualsivoglia forma, dell’attività professionale, contemplato dall’art. 16 del D.Lg. 231/2007.
In particolare, posto che le attività professionali ad esempio riguardino l’assistenza nelle operazioni richiamate all’art. 12 lettera c) del D.Lg. 231/2007, gli avvocati hanno sempre l’obbligo di adeguata verifica della clientela.
Il Consiglio Nazionale Forense, ha chiarito altresì, che per gli avvocati esiste obbligo di adeguata verifica della clientela per i trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione o divorzio; per le cause di divisione immobiliare; per le cause di usucapione; per le azioni ex art. 2932 c.c. Ciò in quanto, a condizione che il valore dei beni sia pari o superiore a 15.000,00 euro, i procedimenti anzidetti sono finalizzati al trasferimento di diritti reali su beni immobili.
Quindi il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che non solo l’attività professionale di carattere stragiudiziale è soggetta all’obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dell’avvocato, ma anche l’attività giudiziale tutte le volte che la causa comporti ad esempio, il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche.
Casi di esclusione dall’obbligo di segnalazione
Con il parere n. 62 del 24/10/2012 (Rel. Cons. Merli) il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che non esiste obbligo di segnalazione ai sensi dell’art. 41 del decreto con riferimento alle informazioni su eventuali operazioni sospette, attribuibili al proprio cliente, acquisite nel corso dell’attività professionale prima, durante e dopo il procedimento giudiziario.
La stessa esenzione dall’obbligo di segnalazione previsto all’art. 41, a parere del Consiglio Nazionale Forense si applica anche alle fattispecie di preliminare disamina della posizione giuridica del cliente e di valutazione della convenienza di intentare o evitare un procedimento, in quanto la norma (art. 12, comma 2) richiama singolarmente le diverse, possibili fasi nelle quali potrebbe estrinsecarsi l’attività professionale richiesta.
Non vincola, quindi, l’esenzione alla necessaria esistenza di un procedimento giudiziario.
Antiriciclaggio e contratti di locazione
Il Consiglio Nazionale Forense con riferimento ai contratti di locazione, ha evidenziato che per tale attività non esiste, in linea generale, obbligo di segnalazione e/o di adeguata verifica, in quanto essi non trasferiscono diritti reali e non costituiscono un’attività economica.
Tuttavia nell’anno 2007, sul tema relativo ai contratti di locazione, l’ UIC (ora Unità di Informazione Finanziaria) una delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio, aveva fornito un parere in direzione opposta. Infatti l’ UIC (con parere del 27/03/2007) aveva stabilito che la redazione dei contratti di affitto è una prestazione da registrare (e quindi soggetta all’obbligo di adeguata verifica) qualora l’importo del canone periodico sia superiore a euro 12.500 (oggi euro 15.000). Analoga posizione conforme a quella dell’UIC, è stata anche successivamente presa dal MEF (Ministero Economia e Finanza),
Sempre in tema di contratti di locazione, il Consiglio Nazionale Forense, fornisce ulteriori indicazioni che riguardano l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
Chiarisce infatti, che non va però trascurato da parte dell’avvocato, che una pattuizione locatizia fra soggetti complici contemplante, ad esempio, la previsione di un canone di locazione a condizioni non di mercato, potrebbe nascondere un’attività di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, e che la definizione di riciclaggio prevista all’art. 2 del D.Lg. 231/2007 deve sempre essere esaminata con molta attenzione.
Pratiche risarcitorie e antiriciclaggio
Con riferimento alle attività professionali dell’avvocato riferibili a pratiche risarcitorie il Consiglio Nazionale Forense osserva che, ove esse comportino, anche potenzialmente, un trasferimento di attività economiche, provocano per certo, ricorrendone le condizioni, gli obblighi di segnalazione e di adeguata verifica del cliente, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 41 e dell’art. 16 D.Lg. 231/2007.
Dott. Antonio Fortarezza
© Riproduzione riservata
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!