Adempimenti antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti.
Le disposizioni normative sull’antiriciclaggio, nel prevedere una collaborazione attiva dei professionisti per prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio, impongono una serie articolata di obblighi la cui inosservanza è fonte di sanzioni sia amministrative che penali.
Gli adempimenti antiriciclaggio sono i seguenti:
- Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore per importi pari o superiori a 1.000 euro
- Adeguata verifica della clientela e registrazione
- Segnalazione di operazioni sospette alla UIF
- Formazione
Vediamo nel dettaglio una sintesi degli adempimenti.
Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore per importi pari o superiori a 1.000 euro
La normativa antiriciclaggio all”art. 49 del d.lgs. 231/2007 stabilisce il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi complessivamente pari o superiori a 1.000 euro.
I professionisti, entro 30 giorni da quando hanno avuto notizia del fatto, devono comunicare le infrazioni al divieto alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo di 3.000 euro.
Adeguata verifica della clientela e registrazione
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
- identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale
e trovano applicazione nei seguenti casi:
- quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
- tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (e di registrazione) NON si applicano in relazione:
- allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 12/1979.
L’obbligo di adeguata verifica può essere Ordinario, Semplificato o Rafforzato.
Gli obblighi di registrazione hanno ad oggetto i dati identificativi del cliente e le generalità dei delegati ad operare per conto del cliente e vanno adempiuti entro 30 giorni dal termine della prestazione, ovvero dall’accettazione dell’incarico professionale o dalla eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni.
L’omessa istituzione dell’archivio è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
L’omessa identificazione, l’omessa registrazione e la registrazione tardiva o incompleta sono punite con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
Segnalazione di operazioni sospette alla UIF
I professionisti devono inviare alla UIF, senza ritardo, con modalità telematica, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
L’omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con una sanzione pecuniaria che va dall’1 al 40% del valore dell’operazione.
Formazione dei collaboratori e dipendenti
I professionisti hanno l’obbligo di adottare adeguate misure di formazione dei loro dipendenti e collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
Dott. Antonio Fortarezza
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