Antiriciclaggio. Le segnalazioni di operazioni sospette dei professionisti sono di ottima qualità.
Come tutti gli anni, anche quest’anno la pubblicazione dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette contenuti nel rapporto annuale della UIF, scatena interessanti discussioni, alcune delle quali hanno il medesimo denominatore comune da anni, altre invece sono caratterizzate da suggestive e geniali spunti innovativi.
Il denominatore comune è che ogni volta con la pubblicazione dei dati qualcuno si ricorda che il sistema potrebbe migliorare, ma poi, piomba nel letargo sul tema dell’antiriciclaggio, dilettandosi su altri argomenti.
Nel 2013 le segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF da tutti i destinatari, sono state complessivamente 64.600.
Ovviamente, i destinatari più attivi sono stati gli intermediari finanziari e quindi principalmente le banche, e questo dato non deve destare particolari sindromi di insufficienza da parte di altri destinatari della normativa, poiché se il sistema funziona (e i dati lo confermano) tutti i destinatari ne contribuiscono all’efficacia, banche comprese.
Tuttavia, il numero delle segnalazioni di operazioni sospette, non è certamente l’unico parametro con cui valutare l’efficacia del sistema della normativa antiriciclaggio, poiché quello che più conta, sono le misure di prevenzione che ogni destinatario nel tempo sta migliorando all’interno della propria organizzazione.
Inoltre, è molto più importante la qualità della segnalazione di operazioni sospette, piuttosto che una segnalazione cautelativa e prudenziale.
Si pensi soltanto alle recentissime posizioni sull’omesso versamento dell’iva, che in quanto tale, non è da solo un indicatore che qualifica una operazione di riciclaggio, e quindi molti destinatari segnalano l’omesso versamento dell’iva, ma poi nella parte in cui devono comunicare il sospetto di riciclaggio alla UIF, nulla possono scrivere.
Anche qui, per evitare confusione, è necessario chiarire che non è il reato presupposto oggetto di segnalazione, bensì l’operazione di riciclaggio definita dalla normativa antiriciclaggio.
Sulle diverse polemiche apparse nei maggiori quotidiani aventi ad oggetto il modesto contributo in termini di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti, lascerei perdere ogni commento, poiché inutile e ridondante.
Molti sottovalutano le previsioni normative in tema di esenzione della segnalazione di operazioni sospette che i professionisti hanno e che invece tutti gli altri destinatari no.
Un Dottore Commercialista o un Avvocato, sono esentati dalla segnalazione per tutte le informazioni che assumono dal proprio cliente, ai sensi dell’art. 12.
Valga solo la considerazione che oltre il 60% delle segnalazioni di operazioni sospette riguardano anomalie nell’utilizzo del denaro contante e nei bonifici in entrata e uscita, e quindi area che per definizione è esclusa dall’operatività dei professionisti e che invece correttamente viene rilevata da altri destinatari.
La bontà del sistema e l’efficacia dell’impianto normativo sovrannazionale si basa principalmente su misure finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio e da questo punto di vista non credo che vi possano essere “mal di pancia”.
I regolamenti deontologici dei professionisti e in particolare dei Dottori Commercialisti e Avvocati, prevedono precise indicazioni di carattere comportamentale finalizzate a rifiutare incarichi che hanno dei connotati di illegalità, e questo a prescindere dalla normativa antiriciclaggio, che è arrivata dopo.
All’interno degli studi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati, l’intero sistema deve sapere che costoro non sono facilitatori di comportamenti illeciti e quindi, chi invece lo pensa, con grande sua sorpresa, deve sapere che le porte saranno chiuse.
Guardando i numeri del sistema e non il numero delle segnalazioni di operazioni sospette, si legge che attraverso le segnalazioni sono state intercettate oltre 84 miliardi di euro di operazioni anomale.
Se pensiamo che i dati più o meno accurati disponibili, ci dicono che in Italia il sistema del nascosto o della criminalità economica è di circa 180/200 miliardi di euro, con il sistema dei presidi antiriciclaggio ne sono stati intercettati più del 50%, e non credo che vi siano modalità alternative con cui si possano raggiungere simili risultati e quindi non si può certamente parlare “del naufragio di un sistema”.
Per effetto di tali segnalazioni i reparti investigativi hanno avviato oltre 90.000 approfondimenti, che sul fronte della repressione daranno importantissimi risultati in termini di punibilità di condotte criminose, così come illustrato per l’anno 2013 nel rapporto annuale della Guardia di Finanza.
Circa il numero modesto delle segnalazioni di operazioni sospette dei professionisti, intanto il dato è in linea con la maggior parte dei paesi dell’Unione Europea, e poi non parlerei di “fallimento del sistema delle norme” bensì di un percorso di miglioramento di tutto il sistema, compreso quello di canalizzazione selle SOS direttamente al CNDCEC e CNF, poiché ad oggi, sia i Dottori Commercialisti che gli Avvocati, devono trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette direttamente e non in forma anonima alla UIF, mentre invece i Notai, possono contare su un sistema anonimo e quindi con maggior garanzie da parte del professionista, che, del tutto legittimamente potrebbe avere delle giustificabili riserve e timori sulla diffusione del suo nominativo.
Una nota di interesse che riguarda il “me dolce naufragar in questo mare” certamente non ascrivibile al legislatore, è la circostanza che per i Dottori Commercialisti il MEF ha autorizzato il CNDCEC alla canalizzazione anonima delle SOS fin dall’anno 2012.
Quindi, ottima ed auspicabile da parte del legislatore una modifica al sistema sanzionatorio, quando lo stesso lo deciderà, per intanto, e non per via di massimi sistemi, sarebbe molto utile, gradito e pratico, che i Dottori Commercialisti e Avvocati, potessero contare su un canale anonimo con cui inoltrare le SOS, che non dipende dal legislatore, poiché lo stesso ha già nella legge previsto una simile circostanza, e questo si che invece ai professionisti che passano il tempo negli studi professionali a lavorare sodo, fa venire “mal di pancia”.
Nel rapporto della UIF, si legge una nota importante, che non emerge con la medesima diffusione data all’esiguità del numero di segnalazioni dei professionisti, e che riguarda i tempi di reazione dei destinatari all’operazione sospetta.
I destinatari non professionisti hanno inviato, entro tre mesi dalla data dell’operazione sospetta, solo il 42% delle loro segnalazioni, mentre invece la categoria dei professionisti, nello stesso arco di tempo hanno inviato una quota di segnalazioni pari all’85%.
Va da sé, che in termini di qualità e di tempestività, i professionisti sono molto più attenti rispetto ad altri operatori destinatari della norma, e questo senza necessariamente dover creare una scala di misurazione tra buoni e cattivi, ma dovuto esclusivamente alla diversa operatività dei diversi destinatari della normativa antiriciclaggio.
Altra questione che altera i sonni, messa in evidenza recentemente, tra l’altro con soporifere motivazioni, è la circostanza del tema delle attività criminose riconducibili all’area delle frodi fiscali.
E’ ovvio che unitamente alle condotte appropriative e corruttive la categoria dei delitti fiscali ha un peso determinante nel numero delle segnalazioni di operazioni sospette e quindi degli approfondimenti investigativi, a meno che si voglia far passare in secondo piano o comunque di scarsa offesa al sistema comportamenti che in taluni casi minano la libertà economica di moltissimi imprenditori onesti che si vedono far concorrenza da imprenditori con una particolare ed accentuata propensione a comportamenti fraudolenti sul piano fiscale.
Dott. Antonio Fortarezza
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