Antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili con nuovi obblighi e segnalazioni sospette senza esoneri
Di Cesare Montagna
Troppo spesso, o forse troppo facilmente, quando si affrontano gli obblighi antiriciclaggio, ci si dimentica dell’unicità che contraddistingue i Centri di Elaborazione Dati contabili tra i destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Da sempre sono destinati ad un inquadramento spurio all’interno delle normative di riferimento poiché per essi, non esistono Organismi di Autoregolamentazione come nel caso di altri professionisti ma con essi condividono a tratti alcune fasi dell’operatività.
E’ sin dal mese di maggio del 2008 che i centri elaborazione dati contabili sono ricompresi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e la convivenza con la disciplina è stata sovente foriera di fraintendimenti.
In realtà il D.Lgs. 231/07 alla lettera b, comma 4, dell’art. 3, sul punto è molto chiaro e richiama in maniera univoca “ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati”.
A tratti in questi anni di applicazione della normativa antiriciclaggio per i centri elaborazione dati contabili ci si è quasi sempre concentrati in defatiganti elenchi di prestazioni incluse o escluse, come se quello era l’unico problema da gestire all’interno di tali organizzazioni.
In realtà il legislatore per i centri elaborazione dati contabili nella sua chiarezza li individua come soggetti obbligati all’adeguata verifica del cliente, semplicemente in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione, escludendo da tali obblighi antiriciclaggio il centro elaborazione dati contabili, soltanto in relazione allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
In genere le attività che i centri elaborazione dati contabili sono abilitati a svolgere, consistono in una pura registrazione di dati contabili o registrazioni relative alla elaborazione dei cedolini paga, escludendo tutte le attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi professionali.
Infatti i centri elaborazione dati contabili:
- non possono svolgere attività di consulenza fiscale, tributaria, giuslavoristica e legale.
- non possono redigere bilanci societari.
- non possono svolgere in generale tutte le attività che la legge individua come attività che possono essere svolte dai soggetti iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro.
- non possono svolgere in generale tutte le attività che la legge individua come attività che possono essere svolte dai soggetti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Giova ricordare tra l’altro, che proprio le istruzioni sui controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza prevedono nella fase preliminare dell’ispezione, la verifica dei titoli abilitanti al corretto esercizio dell’attività professionale, e quindi fin dalle prime battute dell’ispezione antiriciclaggio, la verifica è appunto rivolta all’accertamento della condotta penalmente rilevante dell’esercizio abusivo della professione, che tra l’altro prevede la reclusione fino a tre anni, una sanzione pecuniaria fino a 50.000 euro e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.
In alcuni casi, i centri elaborazione dati contabili o strutture analoghe svolgono attività cosiddette “full-service” ricomprendendo nei loro servizi o citando per maggiore appeal sotto un profilo di marketing, anche attività svolte da professionisti iscritti nei rispettivi albi (ad esempio per l’apposizione dei visti di conformità o per particolari consulenze tributarie). In detti casi è necessario ricordare che per i professionisti indipendenti che prestano i loro servizi a favore e nell’interesse dei clienti dei centri elaborazione dati contabili, vi sono regole antiriciclaggio particolarmente rigorose da non sottovalutare.
Infatti, tutte le volte che i centri elaborazione dati contabili si propongono come soggetti “full-service” verso i clienti pubblicizzando tali attività richiamando anche commercialisti indipendenti che vi collaborano, ai fini antiriciclaggio il soggetto esecutore di tali attività professionali, avrà a sua volta tutti gli obblighi antiriciclaggio propri sia verso il centro elaborazione dati contabili che verso il cliente del centro elaborazione dati contabili senza eccezioni, e tra questi obblighi ovviamente anche la segnalazione di operazioni sospette.
Una importantissima novità degli obblighi antiriciclaggio per i centri elaborazione dati contabili, è quella che fin dalla data del 4/07/2017 sono obbligati ad effettuare l’autovalutazione del rischio di riciclaggio previsto all’art. 15 del D.Lgs. 231/2007 e cioè la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell’esercizio della loro attività, andando ad individuare i propri rischi associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.
Si ricorda che l’autovalutazione del rischio riciclaggio che i centri elaborazione dati contabili devono predisporre e conservare fin dal 04/07/2017, è un documento che dovrà essere esibito in occasione dei controlli e delle ispezioni antiriciclaggio effettuati dalla Guardia di Finanza.
Sempre dal 4/7/2017 la normativa antiriciclaggio, per i centri elaborazioni dati contabili, ha aumentato il livello di attenzione per l’organizzazione interna, prevedendo all’art 16 del D.lgs. 231/2007 l’obbligo di adottare presidi e controlli interni e specifiche procedure necessarie a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio.
Tali obblighi spingono il centro elaborazione dati contabili, dotato di personalità giuridica, ad introdurre una vera e propria funzione antiriciclaggio, ivi comprese, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
Pertanto ai fini organizzativi in tutti i centri elaborazione dati contabili con personalità giuridica deve essere previsto:
- un manuale delle procedure antiriciclaggio;
- una funzione antiriciclaggio;
- un responsabile della funzione antiriciclaggio;
- una funzione di revisione indipendente.
Per l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette da parte dei centri elaborazione dati contabili lo stesso ricade sull’amministratore che ha anche l’obbligo di abilitarsi al portale dedicato attraverso il quale eseguire le Segnalazioni di Operazioni Sospette.
Infatti i Centri di Elaborazioni Dati contabili trasmettono telematicamente le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF, previa registrazione e abilitazione al portale di Banca d’Italia, Infostat Uif.
L’utilizzo del portale Infostat Uif è vincolato ad un’iscrizione al portale raggiungibile al seguente link: infostat-uif.bancaditalia.it attraverso cui effettuare la registrazione con richiesta di attivazione, la cui conferma arriva per mezzo mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione, per poi effettuare la richiesta di un codice PIN univoco da associare alla Segnalazione di Operazione Sospetta che si intende effettuare.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!