Antiriciclaggio: nuove indicazioni sulla valutazione dei fattori di rischio nell’adeguata verifica nelle Guidelines dell’EBA
Di: Gaia Bacchi – Legal support Centro Studi Veda
Con l’entrata in vigore della V Direttiva Antiriciclaggio (direttiva UE 2018/843), che nel nostro ordinamento è stata recepita con il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (entrato in vigore lo scorso 10 novembre 2019), l’Autorità Bancaria Europea (EBA) il 05/02/2020 ha ritenuto necessario pubblicare il Consultation Paper con lo scopo di modificare e integrare gli Orientamenti congiunti inerenti alla IV Direttiva Antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il documento in esame, che vede come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, offre degli interessanti spunti di analisi relativi alla valutazione del rischio di riciclaggio e dei criteri con cui in occasione dell’adeguata verifica è necessario procedere.
Le Guidelines fornite sono volte a coadiuvare i destinatari nei processi relativi all’identificazione del cliente e del titolare effettivo, alla valutazione e gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo strettamente connessi alla loro attività e ai singoli rapporti e transazioni occasionali o continuativi.
Le modifiche proposte, pur lasciando inalterati i principi fondamentali all’origine della precedente versione degli Orientamenti, mirano a favorire l’omogeneità delle pratiche di vigilanza adottate a livello europeo. In ogni caso, restano fermi gli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica di intere categorie di clienti, a prescindere dal rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo legato a singoli rapporti.
Le Autorità di Vigilanza Europee, per mezzo della Guideline, hanno introdotto nuove indicazioni inerenti alle misure di adeguata verifica della clientela applicabili a tutte le imprese. Fra quelle di maggiore rilevanza, si riscontrano:
- Le informazioni in materia che potenzialmente saranno incluse nella policy;
- L’equilibrio che le imprese devono operare fra necessità di garantire inclusione finanziaria e di calmierare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- L’identificazione e la verifica del titolare effettivo, con riferimento specifico al registro omonimo, e degli alti dirigenti e titolari effettivi di una PA o di un’impresa pubblica;
- Le misure da applicare nei casi non face-to-face e di utilizzo di mezzi tecnologici per verificare l’identità dei clienti (rischi tecnici, rischi qualitativi, rischi legali ecc…).
Al fine di recepire le novità introdotte della V Direttiva Antiriciclaggio, in riferimento agli obblighi di adeguata verifica rafforzata connessi ai Paesi terzi ad alto rischio, alle Guidelines sono state apportate alcune modifiche. A questo proposito è stata operata una distinzione fra la sezione dedicata ai “Paesi terzi ad alto rischio” e quella dedicata alle “altre situazioni ad alto rischio” definendone i rispettivi obblighi a cui le imprese devono adempiere nell’adeguata verifica rafforzata con un approccio basato sul rischio.
Il Documento di Consultazione dell’EBA, introduce inoltre nuove linee guida specifiche per settori non ricompresi nella versione originaria degli Orientamenti.
In particolare, la Guideline, si occupa delle piattaforme di crowdfunding e stabilisce i fattori di rischio specifici del settore dell’attività degli AISP (Account information services providers) e dei PISP (Payment initiation service providers).
Un altro settore su cui si è focalizzata l’attenzione è quello dell’attività di cambio valuta, spesso caratterizzato da transazioni veloci e basate su liquidità, esposte perciò ad un aumento del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Infine, sono state introdotte Guidelines specifiche per le imprese che offrono servizi di corporate finance, in quanto, tale attività, comporta una serie di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo particolarmente significativi.
Considerato che una corretta valutazione del rischio costituisce il presupposto fondamentale affinché un approccio basato sul rischio risulti efficace, sono stati inserite nel Consultation Paper indicazioni in merito alle aspettative normative per quanto riguarda la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che le imprese devono svolgere, sia con riguardo alla propria attività (c.d. business – wide assessment), sia con riguardo ai singoli rapporti (c.d. individual assessment).
Questo perché nell’ambito della redazione della Joint Opinion del 2019 è emerso che i sistemi e i controlli delle imprese non sempre si rivelano in grado di calmierare efficacemente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Dunque, nella Guideline, è stato chiarito che le imprese dovrebbero valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivato sia dalla loro complessiva attività (c.d. business – wide assessment) sia dai rapporti continuativi e dalle operazioni occasionali (c.d. individual assessment). Le imprese sono tenute a valutare il livello di rischio inerente e la qualità dei controlli registrando e documentando i risultati, al fine di permettere alle Autorità competenti di comprendere come sia stata condotta la valutazione del rischio.
La loro business-wide assessment dovrebbe essere utilizzata per definire le misure di adeguata verifica inziale della clientela in determinate situazioni. In sostanza le valutazioni dei rischi connessi ai singoli rapporti dovrebbero orientare la valutazione dei rischi a livello aziendale.
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