Il questionario antiriciclaggio dei commercialisti per la funzione di vigilanza degli Ordini è una dichiarazione al Pubblico Ufficiale
Di: Dott. Cesare Montagna
Docente e AML Advisor Veda
Il CNDCEC, con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale.
Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti pubblici territoriali) devono promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi e che il Ministero della giustizia, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza. Pertanto l’inquadramento della norma in esame, pone a carico degli Ordini Professionali (e quindi ai relativi Consigli) un vero e proprio dovere d’ufficio in quanto enti pubblici territoriali.
Con il questionario antiriciclaggio di cui sopra, la prima novità di un certo rilievo risiede proprio nell’elemento temporale di approccio all’obbligo, infatti, al fine di agevolare le attività di vigilanza e controllo degli Ordini territoriali sul rispetto della normativa antiriciclaggio, questi dovranno nel breve periodo, entro e non oltre il 31 dicembre 2019, inviare tale questionario ad un campione di propri iscritti, i quali, a propria volta, dovranno restituirne copia compilata entro e non oltre il 31 gennaio 2020.
Tempi di attuazione brevi dunque per coloro i quali vedranno recapitato da parte del proprio Ordine territoriale il questionario. Ulteriore novità riguarda inoltre proprio le modalità di somministrazione dello stesso, difatti il questionario verrà inviato attraverso la piattaforma Concerto di Datev Koinos in modalità on-line e sarà accompagnato da un corso gratuito, di formazione a distanza della durata di 50 minuti, molto interessante.
Per ciò che concerne i contenuti, il questionario antiriciclaggio è andato nella direzione della semplificazione rispetto alla precedente redazione, restando ad ogni modo un supporto di controllo relativo agli adempimenti adottati in materia di antiriciclaggio da parte del professionista sottoposto ai vari quesiti.
A tal proposito si ricorda che il documento dovrà essere compilato dal soggetto obbligato con autodichiarazione che i dati in esso contenuti siano veri e reali secondo quanto disposto dall’Ordinamento Professionale (D.Lgs. 139/2005).
A tal proposito, è di estrema importanza prestare la massima attenzione alle risposte che verranno fornite nel questionario antiriciclaggio, poichè, trattandosi di una dichiarazione fatta ad un ente pubblico territoriale la stesse, rientra nelle ipotesi disciplinate dall’art. 483 del Codice Penale (falsità innanzi ad un pubblico ufficiale). In effetti, l’Ordine Professionale, per il tramite del Presidente, il quale ha la rappresentanza legale dell’Ente (art. 11, D.lgs. 139/2005) nell’esercizio delle proprie funzioni svolge certamente il ruolo di pubblico ufficiale. Tra l’altro il reato di falso previsto dall’art. 483 c.p. richiede ai fini della sua configurabilità un semplice “dolo generico”.
Pertanto, nelle ipotesi in cui venga riscontrata una falsità nella dichiarazione resa, all’Ordine Professionale, il Consiglio dell’Ordine dovrà trasmettere gli atti, da un lato all’Autorità Giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale e, dall’altro lato, al Consiglio di Disciplina, competente in via esclusiva all’esercizio dell’azione disciplinare, relativa sia alla falsità della dichiarazione sia alla non conformità alle regole previste dalla legge antiriciclaggio.
Gli argomenti individuati dal questionario antiriciclaggio sono i seguenti:
- organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio;
- adeguata verifica della clientela (artt. 17 e ss);
- conservazione documentale (artt. 31 e ss);
- segnalazione operazioni sospette (artt. 35 e ss).
Per ciascuno degli obblighi individuati dunque viene definito un campionario di quesiti che fungono da check list di quanto è stato effettivamente fatto all’interno dei presidi di studio da parte del professionista interrogato.
Vale la pena sottolineare in modo particolare il quesito n. 4 della parte concernente la conservazione documentale messa in atto dalla struttura verificata, che richiede esplicitamente se il soggetto obbligato, in questo caso professionista, studio associato o Stp che sia, abbia adeguato alle nuove disposizioni di conservazione il fascicolo della clientela istituito prima del 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. 90/2017), chiedendo dunque un adeguamento dei vecchi fascicoli antiriciclaggio alla nuova normativa.
Un aspetto molto importante di questo nuovo questionario, è quello che il professionista, potrà effettuare una analisi della propria conformità individuando eventuali anomalie organizzative a cui potrà tranquillamente rimediare ponendo in essere misure organizzative per la gestione del rischio di riciclaggio.
Un ulteriore aspetto contenuto nel questionario è quello relativo all’obbligo di dichiarare se il professionista ha effettuato la formazione antiriciclaggio, per se e per i suoi dipendenti e collaboratori.
Si partirà dunque con nuove modalità di somministrazione, un nuovo questionario sotto il profilo delle richieste e tempistiche nel breve periodo.
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