Antiriciclaggio per i consulenti del lavoro, definite le prestazioni soggette agli obblighi di adeguata verifica in una nuova circolare
Obblighi antiriciclaggio per il consulente del lavoro
Il Consulente del Lavoro è destinatario della normativa antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. 231/2007, ad eccezione dell’attività prevista all’ art. 12, comma 3, in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Recentemente per i Consulenti del Lavoro, è stata emanata dal Consiglio Nazionale, una circolare che evidenzia alcuni obblighi in materia di antiriciclaggio, e precisamente la circolare n. 1137 del 11/12/2016, e sempre sul tema, nell’anno 2013 era stata emanato il parere n. 2 del 27/05/2013.
Prestazioni soggette all’adeguata verifica per i consulenti del lavoro
Nella circolare n. 1137 del 11/12/2016, viene stabilito che i Consulenti del Lavoro, devono svolgere l’adeguata verifica per le seguenti prestazioni professionali:
- consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo;
- consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un’azienda che necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali;
- consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti;
- consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti;
- gestioni di posizioni previdenziali e assicurative;
- assistenza e rappresentanza nel contenzioso amministrativo del lavoro e previdenziale;
- assistenza e consulenza nella mediazione e certificazioni contratti;
- assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;
- gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia;
- gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;
- consulenza di materia di contabilità e bilanci;
- ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
- redazioni di stime e perizie di parte;
- assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;
- arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.
Adempimenti antiriciclaggio per i consulenti del lavoro
Con la circolare in materia di antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro, vengono evidenziati i consueti obblighi tra cui:
1) identificazione cliente;
2) identificazione del titolare effettivo;
3) ottenimento di informazioni su natura e scopo della prestazione professionale;
4) controllo costante durante la prestazione professionale;
5) registrazione e conservazione dati;
6) segnalazioni delle operazioni sospette;
7) formazione del personale ove esistente.
Quanto sopra detto comporta che i Consulenti del Lavoro sono in ogni caso obbligati ad effettuare l’adeguata verifica della clientela, registrare e conservare i dati e formare il personale ove esistente. Inoltre, gli stessi sono vincolati, fatte salve le specifiche esenzioni, all’osservanza di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 231/2007, che, tra l’altro, dispone in modo tassativo l’obbligo per i professionisti di effettuare l’adeguata verifica della clientela “quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile”.
Grazie per questo interessante articolo sull’argomento!