Procedure antiriciclaggio: la verifica delle date per non incorrere in sanzioni.
Una delle attività più importanti da svolgere all’interno dello studio professionale, per la periodica verifica degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, è quella di avere ben chiaro l’evoluzione della normativa nel tempo e quindi le date della relativa applicabilità.
Tale attività non è di trascurabile importanza, poiché il processo di un eventuale adeguamento alla normativa nel tempo deve seguire delle linee precise e soprattutto legate ai vari precetti di legge che nel tempo si sono susseguiti.
A tal fine, è di grande praticità operativa, conoscere nel dettaglio come la normativa antiriciclaggio per i commercialisti e per gli avvocati si sia modificata nel tempo e conoscere quindi i testi di legge in vigore in quei periodi per evitare spiacevoli sanzioni.
La legge antiriciclaggio fin dalla sua prima comparsa negli studi professionali in data 22/04/2006, ha avuto una evoluzione tutto sommato abbastanza semplice da riepilogare.
Infatti, con il D.Lgs 56/2004, è stato recepito nel nostro ordinamento giuridico la II Direttiva comunitaria in materia, che ha esteso l’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio anche ai professionisti, le cui modalità attuative degli obblighi, sono state definite con il D.M. 141/2006 (entrato in vigore il 22/04/2006).
Successivamente la normativa ha completato il suo percorso di adeguamento alla III Direttiva Comunitaria e dalla data del 29/12/2007, è entrato in vigore il D.Lgs 231/2007.
La svolta per gli obblighi dei professionisti con il D.Lgs 231/2007 è stata epocale, poiché si è introdotto il concetto di “adeguata verifica”, di “approccio basato sul rischio” e altre disposizioni di grande importanza.
Ad esempio, sotto un profilo operativo e di praticità quotidiana, nel caso in cui un professionista oggi dovesse acquistare un registro cartaceo antiriciclaggio, su di esso troverebbe prestampate le indicazioni normative relative al D.Lgs 231/2007 entrato in vigore in data 29/12/2007, mentre invece il registro antiriciclaggio in vigore dal 22/04/2006 al 29/12/2007 aveva prestampato le indicazioni relative al D.M. 141/2006 o al D.Lgs 56/2004. Ovviamente chi in data 22/04/2006 ha acquistato quel registro e non è ancora terminato può continuare ad utilizzarlo senza nessun problema.
Un’altra data di grandissima importanza operativa è stata quella relativa alla modifica dei termini di registrazione delle informazioni sul registro antiriciclaggio.
Infatti dal 22/04/2006 al 3/11/2009 i termini di registrazione erano di 30 giorni dalla data dell’incarico, mentre invece dal 4/11/2009 sono sempre di 30 giorni, ma gli stessi a scelta del professionista decorrono dalla data dell’incarico del cliente ovvero dalla data di ultimazione della prestazione ovvero dalla conoscenza di ulteriori informazioni.
Dott. Antonio Fortarezza
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