Bolzano 15/10/2015 – Convegno sulla responsabilità amministrativa degli enti ex 231/2001. Novità sul falso in bilancio e autoriciclaggio.
In una giornata di grande e calorosa partecipazione a Bolzano il 15/10/2015, si è tenuto il convegno, organizzato in collaborazione con l’ODCEC di Bolzano e la Koinè, su un tema di grandissima attualità, e che potrà dare slancio e impulso alle competenze del Dottore Commercialista, che da moltissimi anni si è dimostrato essere l’interlocutore privilegiato con le imprese sui temi della responsabilità amministrativa ai sensi del D.lg. 231/2001.
Il titolo dell’evento è stato:
La disciplina della responsabilità ai sensi del D.Lgs 231/2001.
L’autoriciclaggio, i reati tributari, il falso in bilancio e la gestione del rischio fiscale.
L’evento, con un importante programma, è stato accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dall’ODCEC di Bolzano.
I relatori della giornata di approfondimento sono stati:
Dott. Giovanni Barbato
Ufficiale della Guardia di Finanza in congedo, esperto antiriciclaggio e fiscale, Responsabile Internal Audit di Veronafiere, presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona.
Dott. Markus Mayr
Procuratore aggiunto presso la procura del Tribunale di Bolzano
La giornata e i lavori del convegno sono stati caratterizzati da una forte spinta alle caratteristiche dell’impianto normativo relativo al D.Lgs. 231/2001, con una grande attenzione alla recentissima evoluzione, soprattutto nell’attività della magistratura, della relativa giurisprudenza.
A distanza di moltissimi anni, l’impianto normativo, che si occupa della responsabilità amministrativa degli enti, è diventato uno strumento indispensabile per la gestione dei vari rischi all’interno degli enti in generale ed in particolare nelle imprese.
Ha chiarito il Dott. Giovanni Barbato, che con l’introduzione dell’autoriciclaggio con Legge n. 186/2014, si è completato un percorso volto a contrastare in tutte le sue fasi i fenomeni di riciclaggio, iniziato svariati anni fa dal legislatore e dalle autorità internazionali, richiamando la recentissima circolare del 12.06.2015 di Confindustria.
Il relatore, ha inoltre osservato, che i reati tributari sono i principali reati base dell’autoriciclaggio, e su cui il sistema e le procedure previste dal D.Lgs. 231/2001 devono essere particolarmente sensibili e attenti. Tra l’altro, il Dott. Barbato Giovanni, facendo il punto delle recentissime novità in materia, ha evidenziato che, le indicazioni internazionali sostengono che i reati fiscali vadano annoverati tra i presupposti del riciclaggio, ricordando ai presenti, le Raccomandazioni GAFI 2012 (che ricomprendono esplicitamente i reati tributari – così come individuati da ciascun Paese con la propria legislazione penale-tributaria – nella categoria dei reati presupposto), ma non solo, anche la recentissima IV Direttiva Antiriciclaggio del 20 maggio 2015 che ha operato espressamente l’estensione del campo dei reati gravi ai reati fiscali (art. 3, definizione di “attività criminosa”, laddove – accanto alla frode grave agli interessi finanziari dell’Unione – si includono i reati fiscali relativi a imposte, sia dirette che indirette, per i quali sia prevista una pena superiore, nel massimo, ad un anno. E, nel caso di Stati nei quali è prevista una soglia minima di pena, che questa sia superiore ai sei mesi).
Di conseguenza, il relatore, ribadisce che è assolutamente evidente che oggi, chi commette un delitto tributario potrebbe vedersi perseguito anche per autoriciclaggio, qualora occulti o reimpieghi i proventi dell’evasione, e specularmente, a carico di società potrebbero trovare applicazione tanto le sanzioni tributarie quanto le rischiosissime sanzioni “231/2001”, posto che, come noto, la legge n. 186/2014 inserisce l’autoriciclaggio anche nell’elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti disciplinata dal D.Lgs. n. 231/2001.
Con specifico riferimento alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 231/2001, viene chiarito che l’occasione potrebbe essere propizia per definire nuove procedure per una corretta compliance contabile/fiscale, al fine di porre forti presidi di prevenzione non solo dell’autoriciclaggio, ma anche di altri reati che hanno un ritorno sulla 231/2001.
Viene ricordato che, con la nuova formulazione del falso in bilancio, potrebbero esserci condotte rilevanti tanto sotto un profilo penal-societario, quanto sotto un profilo penal-tributario, oltre che integranti l’autoriciclaggio: di conseguenza, sarebbe sicuramente utile predisporre protocolli specifici di prevenzione del rischio fiscale perché in tal guisa si potrebbero efficacemente prevenire rischiosità sanzionatorie a carico della società per il reato di autoriciclaggio e per i reati societari.
Di pari interesse sono stati gli interventi del Dott. Markus Mayr, che dopo aver illustrato alcune posizioni della giurisprudenza, soprattutto con riferimento ad alcune condotte particolarmente gravi e pericolose per l’intero sistema economico, ha illustrato una serie di interconnessioni che vi sono tra alcuni delitti a sfondo economico finanziario e la normativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.
Con riferimento al nuovo delitto di autoriciclaggio, previsto dall’art. 648-ter.1 c.p., rubricato “autoriciclaggio”2, vengono analizzate le principali disposizioni, richiamando che, oggi viene punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque – avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a 5 anni – impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Non sono mancati durante l’intervento del Dott. Giovanni Barbato, le domande da parte dei Dottori Commercialisti, e soprattutto importanti richiami del relatore ai riferimenti normativi.
In conclusione dei lavori, i relatori hanno animato il dibattito con i Dottori Commercialisti presenti in aula, rispondendo a numerosissime domande, grazie alle quali sono stati soddisfatti, nei limiti di quanto possibile alcuni dubbi sulla portata delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/200.
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