Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti
Una delle attività che i destinatari della norma devono compiere, per rispettare la normativa antiriciclaggio, è quella di identificare il titolare effettivo, che potrebbe anche non essere il soggetto a cui i professionisti rendono la prestazione professionale.
Ricordiamo che la violazione dell’obbligo dell’identificazione, comporta per il trasgressore, una sanzione di carattere penale particolarmente critica.
Per la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
Il cliente invece, è il soggetto al quale i professionisti rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.
Queste due figure di soggetti (titolare effettivo e cliente), possono essere diverse tra di loro, ben essendo possibile che il cliente a cui rendiamo la prestazione professionale, non sia anche il titolare effettivo.
Per la corretta identificazione del titolare effettivo, dobbiamo ricordarci che lo stesso, è sempre una persona fisica e mai un ente giuridico.
Per titolare effettivo, in base alla norma, s’intende:
Video Tutorial Titolare Effettivo
Video tutorial che analizza, esamina ed offre una casistica completa di tutti gli aspetti relativi all’individuazione ed identificazione del titolare effettivo previsto dalla normativa antiriciclaggio
Durata video 1 ora e 10 minuti.
Titolare effettivo nel caso si società
- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, sia direttamente che indirettamente, e tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.
Titolare effettivo in caso di fondazione o trust
- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
- se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e’ istituita o agisce l’entità giuridica;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Non dimentichiamo mai, che tutta l’impalcatura normativa, di stampo comunitario e internazionale, ha l’obiettivo di contrastare l’anonimato in tutte le forme in cui esso si può manifestare nel mondo degli affari, e ovviamente, nessun professionista potrebbe accettare un incarico professionale da un soggetto che neanche conosce.
Quando identificare il titolare effettivo?
L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone al professionista, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.
Come identificare il titolare effettivo?
Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i professionisti possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.
In pratica, il commercialista, l’avvocato, il notaio etc, prima dell’instaurazione del rapporto o contestualmente al conferimento dell’incarico, insieme all’identificazione del cliente devono procedere ad identificare il titolare effettivo.
Nel caso in cui la prestazione professionale venga richiesta da una persona fisica, di norma, il titolare effettivo è la persona fisica medesima.
Nel caso in cui la prestazione professionale venga richiesta da una società, è molto frequente il ricorso alla dichiarazione rilasciata ad esempio dall’amministratore, che sotto la sua responsabilità dichiara le generalità della persona fisica (o delle persone fisiche) che è il titolare effettivo, e ciò anche in presenza di catene di controllo societarie complesse o talvolta con società che controllano il cliente, localizzate all’estero.
Ricordiamoci sempre, che questa normativa in Europa è uguale per tutti i paesi e nel mondo è per moltissimi paesi equivalente, e di fronte alla richiesta di conoscere chi sia il “beneficial owner” nessuno non deve saper rispondere.
In pratica per identificare il titolare effettivo:
Il professionista, in base all’indice di rischio attribuito al cliente e alla sua prudente valutazione, dovrà valutare la modalità da adottare per l’identificazione del titolare effettivo decidendo (alternativamente o cumulativamente):
- Di fare propria la dichiarazione responsabile ottenuta dal cliente;
- Di promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi atti o documenti, conoscibili da chiunque.
Infine, in moltissimi casi, il titolare effettivo potrebbe anche non esserci per le caratteristiche del cliente, ad esempio perché nell’ente nessuna persona fisica ha una partecipazione del 25 per cento più uno, oppure perché la società ha titoli negoziati in mercati regolamentati etc.
In tali casi, il professionista che ha ricevuto una simile dichiarazione di inesistenza del titolare effettivo da parte del cliente, deve sempre poterla verificare o ottenere informazioni in altro modo.
Come comportarsi se non si riesce a identificare il titolare effettivo?
Diversamente dal caso in cui il titolare effettivo non esista, nel caso in cui, il professionista non possa identificarlo, ad esempio perchè il cliente non rilasci tale informazione, ha l’obbligo di astenersi dal rendere la prestazione professionale, e valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
Una nota di chiusura sul titolare effettivo su cui tutti i destinatari della norma devono fare delle riflessioni è quella relativa alla circostanza in cui nella catena di controllo di una società cliente, vi sia lo schermo di una società con titoli al portatore o localizzata in un paese con una normativa antiriciclaggio non equivalente.
In tali casi, non dobbiamo dimenticare che tale situazione è di grandissimo rischio per il professionista e presuppone, nel caso in cui accetti l’incarico, un monitoraggio del cliente molto più attento e commisurato ad un maggior rischio o pericolosità di riciclaggio.
Dott. Antonio Fortarezza
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