Restano forti perplessità in merito agli obblighi di segnalazione nella voluntary disclosure
Fonte: CNDCEC
Le modalità di corretta applicazione della normativa antiriciclaggio nell’ambito della procedura di voluntary disclosure continuano a destare più di una perplessità.
Lo scorso 17 febbraio presso la Commissione Finanze della Camera è stata discussa una risoluzione, la n. 7-00584. Nella risposta fornita dal vicemistro, on. Luigi Casero, si evidenzia che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell’esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento.
Le maggiori preoccupazioni restano tuttavia connesse alla circostanza che un ipotetico esonero dagli obblighi antiriclaggio sia accordato con riferimento ad una fattispecie, quella della consulenza “ante-incarico”, con riferimento alla quale la normativa vigente sembra disporre in senso differente.
L’attività del professionista nell’ambito della voluntary disclosure continua dunque a presentare più di un profilo di criticità, quanto meno per ciò che concerne l’area “grigia” della consulenza prestata al di fuori della procedura vera e propria.
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