La nozione di riciclaggio su cui porre l’attenzione.
Una delle cose più importanti da comprendere per una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio, è chiarirsi le idee sulla definizione di riciclaggio.
La nozione di riciclaggio, per i destinatari della normativa antiriciclaggio, è diversa da quella contenuta nel codice penale.
E’ importantissimo chiarire che il sistema normativo di cui al D.lgs 231/2007, è finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio, lasciando inalterato il contenuto del codice penale che riguarda il sistema normativo della repressione.
Oggi esistono due diverse nozioni di riciclaggio: una contenuta nel codice penale, e che riguarda il sistema della repressione, una contenuta nella normativa antiriciclaggio, e che riguarda il sistema della prevenzione e del contrasto.
Vediamo la definizione di riciclaggio contenuta nel codice penale:
Articolo 648-bis CP – Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Articolo 648-ter CP – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Nella definizione prevista dal codice penale, per i nostri fini, si possono individuare le seguenti caratteristiche:
– Il riciclatore è un soggetto diverso e distinto dal soggetto che ha commesso il reato presupposto;
– Il reato presupposto da cui derivano i proventi illeciti è un “delitto non colposo” (non una contravvenzione).
Mentre invece la nozione di riciclaggio ai sensi dell’Art. 2, comma 1) del D.Lgs. 231/2007, e che riguarda la normativa antiriciclaggio, è la seguente:
ai soli fini del presente decreto “costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione”.
In questa definizione, molto complessa e articolata, vengono ricomprese condotte che sono perfettamente in linea con quelle previste dalla normativa penale, con l’aggiunta di altri comportamenti, che se compiuti intenzionalmente costituiscono il riciclaggio ai fini della normativa antiriciclaggio.
Nel dettaglio:
– Il comportamento presupposto al riciclaggio è “un’attività criminosa”, che certamente ricomprende anche la nozione di “delitto non colposo” del codice penale;
– I soggetti individuati dalla normativa antiriciclaggio, sono sia colui che ha posto in essere l’attività criminosa che altri soggetti, quali chi vi ha partecipato, chi ha aiutato, chi detiene, acquista o utilizza beni di provenienza illecita, chi istiga o consiglia qualcuno o chi ne agevola l’esecuzione.
Come visto sopra, per i professionisti Avvocati e Dottori Commercialisti, destinatari della normativa antiriciclaggio, con questa definizione, le soglie di attenzione rispetto a tutti quei soggetti sono aumentate.
A puro titolo di esempio:
Un imprenditore che compie un delitto fiscale, ad esempio utilizza fatture per operazioni inesistenti (che ricordiamoci non hanno una soglia di punibilità) i cui proventi (illeciti) vengono da lui direttamente versati su un conto corrente nella sua disponibilità (autoriciclaggio), sotto un profilo della normativa antiriciclaggio è un comportamento riconducibile al riciclaggio, anche se per la normativa penale, tale condotta (di autoriciclaggio) non è punibile.
Dott. Antonio Fortarezza
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